Ma si possono ancora fare le conciliazioni sindacali se il contratto collettivo di settore non le prevede e disciplina espressamente?
La sentenza della Corte d’Appello di Milano (Sez. lavoro) n 698 del 6/11/2025 adotta un’impostazione dichiaratamente restrittiva in tema di conciliazioni sindacali, ancorando l’inoppugnabilità ex art. 2113, co. 4, c.c. alla rigorosa osservanza del modello delineato dall’art. 412-ter c.p.c.: la conciliazione è “in sede sindacale” solo se svolta “presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi” delle associazioni maggiormente rappresentative. In assenza di una simile previsione nel CCNL applicabile, l’accordo non accede al regime protetto e resta impugnabile nei sei mesi.
Il Collegio compie una lettura congiunta degli artt. 2113, co. 4, c.c., 411 e 412-ter c.p.c., valorizzando il rinvio espresso del codice civile all’“altra” modalità di conciliazione sindacale disciplinata dalla contrattazione collettiva: solo tali conciliazioni si sottraggono alla presunzione di invalidità/impugnabilità prevista per rinunce e transazioni su diritti inderogabili dei lavoratori. La scelta è motivata anche in chiave di libertà e autonomia sindacale e di tutela effettiva del prestatore, poiché la regolazione pattizia non è un mero formalismo ma costruisce le garanzie atte ad assicurare la genuinità della volontà del lavoratore. È dunque un’opzione sistematica: l’elemento costitutivo della “sede protetta” è la procedimentalizzazione collettiva.
Implicazioni concrete: quando il CCNL tace, l’accordo è impugnabile
Applicando questi principi, la Corte accerta che il CCNL Trasporto merci Industria non prevede organismi né procedure di conciliazione sindacale; pertanto, il verbale firmato davanti a una singola organizzazione sindacale non è riconducibile alla “sede protetta” ex art. 412-ter c.p.c. e non beneficia dell’inoppugnabilità di cui all’art. 2113, co. 4, c.c. Da ciò discende la piena impugnabilità dell’accordo nei termini di legge, impugnazione che nel caso è stata proposta tempestivamente entro sei mesi.
Il baricentro posto dalla Corte milanese sulla conformità alle modalità contrattuali collettive trova riscontro nell’ordinanza della Corte di Cassazione 5 settembre 2023, n. 25796, che collega la verifica della effettiva assistenza sindacale anche alla sede non meramente formale e alla “mancata previsione di modalità contrattuali collettive” cui parametrare la valutazione. Il commento dottrinale segnala come tale arresto valorizzi la funzione delle previsioni del CCNL pur non assolutizzandole, legandole all’accertamento sostanziale della tutela assistenziale. La pronuncia milanese, però, compie un passo ulteriore: non si limita a usare il CCNL come indice, ma lo erige a condizione tipizzante dell’inoppugnabilità, accentuando l’impostazione restrittiva.
Il confronto dottrinale: tesi restrittiva vs tesi estensiva
La scelta della Corte si colloca nel filone che, seguendo una lettura letterale e sistematica, ritiene “protette” solo le conciliazioni sindacali “contrattualizzate” ex art. 412-ter c.p.c., come già sostenuto da Trib. Roma 8 maggio 2019, n. 4354, con l’effetto che, se il CCNL tace, si deve ricorrere alle sedi amministrative ex art. 410 c.p.c. o alle commissioni ex d.lgs. 276/2003. Una diversa corrente sostiene invece che l’abilitazione della contrattazione collettiva a definire sedi e modalità non condizioni in via esclusiva la validità della conciliazione sindacale, ammettendo conciliazioni “libere” laddove il CCNL non disciplini la procedura, purché sia garantita la neutralità della sede e l’assistenza effettiva. La sentenza milanese, assumendo il CCNL quale perno della tipicità, si allinea alla prima impostazione.
Per i datori e le OO.SS., la “sede sindacale” che rende l’accordo inoppugnabile richiede il rispetto delle modalità e sedi fissate dal CCNL applicabile; in mancanza, l’accordo è esposto a impugnazione ex art. 2113 c.c.. Nei settori privi di disciplina collettiva sulla conciliazione, è prudente utilizzare sedi “tipiche” (commissioni ex art. 410 c.p.c. o commissioni di certificazione, e naturalmente la conciliazione ove raggiunta in sede giudiziale) per ottenere certezza degli effetti ex art. 2113, co. 4, c.c..
La motivazione valorizza il nesso tra procedura collettiva e tutela effettiva del lavoratore, respingendo l’idea che le garanzie possano ridursi a un mero dato formale o alla sola presenza del sindacalista: la proceduralizzazione pattizia è la garanzia.
Un segnale chiaro al mercato delle conciliazioni
La decisione invia un messaggio netto: senza una cornice procedurale CCNL ex art. 412-ter c.p.c., la conciliazione “in sede sindacale” non varca la soglia della sede protetta e rimane soggetta all’ordinario regime di impugnabilità delle rinunce e transazioni su diritti inderogabili. In un quadro di giurisprudenza di legittimità che, pur attenta all’assistenza effettiva, riconosce rilievo qualificante alle modalità collettive, l’impostazione milanese accentua la linea restrittiva: la “sede sindacale” inoppugnabile è quella che nasce dalla contrattazione collettiva, non dalla sola prassi o dalla mera presenza di un sindacalista. Per le parti, il percorso sicuro passa dunque dall’aderenza alla procedura CCNL o, in difetto, dall’utilizzo delle altre sedi protette tipiche, per preservare stabilità e certezza degli accordi.
Lo Studio legale pertanto in questa nuova incertezza rimane a disposizione per trovare a seconda della casistica la giusta veste giuridica all’accordo che la parte datoriale e il lavoratore intendono legittimamente raggiungere per evitare un oneroso e lungo contenzioso.
NEWSLETTER 9/26