Con riferimento all’emergenza Coronavirus, si menzionano alcuni provvedimenti emanati dall’esecutivo relativi alla materia dei trasporti in senso ampio. In evidenza le norme che riguardano il trasporto su strada.
- Decreto MIT del 10.3.2020, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha decretato, in relazione alla: “Proroga dei termini di cui agli articoli 121 e 122 del codice della strada” che: “Le prove di valutazione delle cognizioni, dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall’art. 122, comma 1 del codice della strada entro il 30 aprile 2020, possono svolgersi, senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, entro il 30 giugno 2020, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Sulle predette autorizzazioni, sarà annotato, a cura del competente Ufficio Motorizzazione civile, l’indicazione “AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020”.
- DPCM 11.3.2020, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri (…) “considerato che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea” ha decretato, fra l’altro, tra le “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” che: “Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”(art. 1 co. 6 d.p.c.m. cit.)
- M. n. 112 del 12.3.2020 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha fra l’altro decretato che: “al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di tutelare la salute dell’utenza e dei lavoratori, sono assicurati, nel settore del trasporto aereo, esclusivamente i servizi minimi essenziali”. Fino al 25 marzo 2020.
- M. 13.3.2020 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha decretato “Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 15 marzo e 22 marzo e limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale sino a successivo provvedimento”. Le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.
- M. n. 113 del 13.3.2020 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha decretato che: “Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati, nel settore del trasporto ferroviario, i servizi minimi essenziali. Nessuna limitazione è prevista per il servizio di trasporto merci e per i servizi a carattere emergenziale”.
- M. n. 114 del 14.3.2020 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha decretato che: “Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati esclusivamente i servizi automobilistici interregionali minimi essenziali”. Fino al 25 marzo 2020.
- M. n. 117 del 14.3.2020 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha decretato che: “Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 la Regione Sardegna, in relazione al settore del trasporto marittimo e aereo”.
- Il DM 17.3.2020 n. 120, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha decretato che: “Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. In deroga a quanto previsto dal comma precedente esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, le persone fisiche in entrata in Italia tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale sono tenute a presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestino di entrare esclusivamente per la predetta esigenza lavorativa. Con la medesima dichiarazione è assunto l’obbligo, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni della predetta autorità sanitaria, ad isolamento. Le disposizioni previste dai precedenti commi non si applicano al personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia. (…) Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso e fino al 25 marzo 2020.
- Decreto – Legge 17.3.2020 con il quale, il Presidente Della Repubblica, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di trasporti, ha stabilito “misure urgenti per il trasporto aereo” (art. 79), “disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone” vale a dire: “Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell’articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (…) Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo” (art. 92). E ancora lo stesso decreto stabilisce “disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea” vale a dire che: “(…) è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione (…)” (art. 93), oltre a disposizioni sulla “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (…)” (art. 103)
- Infine il decreto in esame ha statuito, fra l’altro, la “proroga della validità dei documenti di riconoscimento”, per le quali: “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento” (art. 104)
- M. 18.3.2020 n. 122 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha decretato un’ulteriore stretta nei servizi di trasporto ferroviario e marittimo di persone da e verso la Sicilia, anche riducendo notevolmente le corse via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa. Continua ad essere assicurato e regolare, invece, il trasporto delle merci.
- Circolare MIT – 19/03/2020 – Prot. n. 9209 – recante oggetto: “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”, sostituita da Circolare MIT del 24/03/2020 – Prot. n. 9487 – recante oggetto: Proroga validità abilitazioni guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di cui si riporta integralmente il testo:
- “Alla luce delle citate disposizioni, si rende necessario riepilogare, ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:
- a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell’art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104 del l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;
- b) carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità (ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in corso di pubblicazione, e dell’art. 103, comma 3, del l. 18/2020) fino al 30 giugno 2020;
- c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del l. 18/2020).
- d) i permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n 108, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020, e dell’art. 103, comma 3, del l. 18/2020);
e) gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);
f) gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
g) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
h) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CEin scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020); - i) sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del l.18/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.
- La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 9209 del 19 marzo 2020”.
- DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020 , n. 19: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” il quale, fra l’altro, stabilisce che: “Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni” (art. 2). Ai sensi dell’art. 6 del d. cit.: “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”.