Newsletter 3/2018
L’art. 8 D.Lgs. 286/05 prevede che, in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto, e se è presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l’esistenza, le autorità – entro 15 giorni dalla contestazione della violazione – richiedano agli interessati (vettore, committente, caricatore, proprietario della merce) la presentazione entro 30 giorni della richiesta di copia del contratto scritto.
L’autorità applicherà le sanzioni solo in caso di accertata responsabilità dei soggetti interessati o in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta. Sono rilevanti le violazioni del Codice stradale: art. 61 (sagoma limite), art. 62 (massa limite), art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli), art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
Il contratto scritto, rispetto alle sole istruzioni scritte per l’esecuzione del servizio all’autista e alla dichiarazione di presa visione della carta di circolazione del mezzo utilizzato e dei dati identificativi del vettore, fornisce ulteriori elementi di tutela. Infatti, si possono rendere più chiare le istruzioni compatibili con la normativa sulla sicurezza e prevedere espressamente penali o clausole di risoluzione del contratto, risarcimenti, rimborsi delle spese e dei danni in caso di loro inosservanza.