Art. 11 bis – (Imballaggi e unita’ di movimentazione)

Articolo 11 bis Vigente dal 20/07/2025 

(Imballaggi e unita’ di movimentazione) (1) .

  1. Nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unita’ per la sua movimentazione per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell’esecuzione del trasporto, abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni in favore del vettore, il vettore medesimo, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non e’ tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unita’ di movimentazione utilizzate (2) .
  2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unita’ di movimentazione, il vettore non e’ responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unita’ di movimentazione di numero o di qualita’ inferiore rispetto a quelle con cui e’ stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
  3. Per l’esercizio dell’attivita’ di commercio di tutte le unita’ di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3) .
  4. Allo scopo di tutelare l’igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all’alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.

[1] Articolo inserito dall’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 6 luglio 2010, n.103.

[2] Comma modificato dall’articolo 4, comma 2-bis, del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105.

[3] Comma sostituito dall’articolo 2, comma 4-terdecies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.

Articolo 11 bis Vigente dal 29/12/2010 al 19/07/2025

(Imballaggi e unita’ di movimentazione) (1) .

  1. Nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unita’ per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non e’ tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unita’ di movimentazione utilizzate.
  2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unita’ di movimentazione, il vettore non e’ responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unita’ di movimentazione di numero o di qualita’ inferiore rispetto a quelle con cui e’ stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.
  3. Per l’esercizio dell’attivita’ di commercio di tutte le unita’ di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2) .
  4. Allo scopo di tutelare l’igiene e la salute pubblica, le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all’alimentazione umana o animale sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.

[1] Articolo inserito dall’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 6 luglio 2010, n.103.

[2] Comma sostituito dall’articolo 2, comma 4-terdecies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225.