Art. 6 bis – (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia)

Articolo 6 bis Vigente dal 20/07/2025

Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia (1) .

  1. Il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Nei tempi di attesa dei veicoli di cui al primo periodo sono compresi anche i periodi di attesa del vettore dovuti all’inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all’articolo 2 è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni, nonché circa le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
  2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. È fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell’effettivo responsabile. L’indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L’importo dell’indennizzo di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l’indice [ISTAT] dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI) , rilevato dall’Istituto nazionale di statistica. La richiesta d’indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall’articolo 2951 del codice civile, ferma restando la possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 3 e 4, l’indennizzo di cui al comma 2 del presente articolo è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.
  4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167codice della strada, di cui aldel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[1] Articolo inserito dall’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 6 luglio 2010, n.103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente sostituito dall’articolo 4, comma 1, del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105.

Articolo 6 bis Vigente dal 21/05/2025 al 19/07/2025

Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia (1) .

  1. Il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all’articolo 2 è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
  2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. È fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell’effettivo responsabile. L’indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L’importo dell’indennizzo di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI). La richiesta d’indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall’articolo 2951 del codice civile, ferma restando la possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 3 e 4, l’indennizzo di cui al comma 2 è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.
  4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[1] Articolo inserito dall’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 6 luglio 2010, n.103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente sostituito dall’articolo 4, comma 1, del D.L. 21 maggio 2025, n. 73, non ancora convertito in Legge.

Articolo 6 bis Vigente dal 12/08/2010 al 20/05/2025

(Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia) (1) .

  1. Nel contratto scritto e’ indicato il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non puo’ essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il committente e’ tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonche’ le modalita’ di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.
  2. Il committente e’ tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo restando il diritto di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile. Tale indennizzo e’ dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni ed e’ commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attivita’ di autotrasporto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, di cui all’articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attivita’ di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico non puo’ essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita’ applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonche’ alle modalita’ di cadenzamento dell’accesso dei veicoli a tali luoghi.

[1] Articolo inserito dall’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 6 luglio 2010, n.103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2010, n. 127.