Per la legge è interruzione il periodo in cui l’autista non può guidare né svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo.
La nozione è stata recepita anche dal Contratto collettivo di lavoro di settore.
Con ordinanza 22 ottobre 2024 n. 27324 la Cassazione affronta il tema e ribadisce che per aversi interruzione deve esserci una effettiva sospensione dell’attività lavorativa dell’autista.