Newsletter 5/2020
E’ stato convertito in legge il Decreto Cura Italia (n. 18/2020).
All’interno del decreto citato, le disposizioni degli artt. 62 e 67 stabiliscono rispettivamente:
1) la sospensione dei termini per gli adempimenti dei contribuenti (diversi dai versamenti) pari a circa 3 mesi, per il periodo 8 marzo-31 maggio;
2) una previsione simmetrica, di sospensione dei termini per il medesimo periodo, a beneficio degli Uffici degli enti impositori e della loro attività di accertamento.
Tuttavia, nel testo del decreto, la simmetria viene meno a opera del comma 4 dell’art. 67 del Decreto-legge c.d. Cura Italia (n. 18/2020), per il quale “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Uffici degli enti impositori (…) si applica l’art. 12 del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Per effetto del richiamo all’art. 12 del D. Lgs. cit. dovrebbe aversi una proroga biennale dei termini per gli accertamenti e per tutte le attività dell’Amministrazione finanziaria.
Ne deriva che ai sensi delle disposizioni citate del decreto Cura Italia, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi determinati adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’08.03.2020 e il 31.05.2020, tra cui a titolo esemplificativo, la presentazione del modello IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020. Tali adempimenti, effettuati successivamente al periodo di sospensione, sarebbero, ai sensi del decreto citato, suscettibili di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Sennonchè, la simmetria, tra gli adempimenti dei contribuenti e quelli del Fisco, viene recuperata per effetto della legge di conversione del Decreto Cura Italia (in virtù dell’esplicito richiamo, nella legge di conversione, soltanto ai commi 1 e 3 dell’art. 12 del Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 e non anche al co. 2 dello stesso, concernente la proroga biennale dell’attività dell’Amministrazione finanziaria).
Si tratta dunque di un risultato positivo ottenuto in sede di conversione in legge del decreto Cura Italia, con l’eliminazione della suddetta proroga biennale a tutela delle prerogative del Fisco, originariamente inserita all’interno di un Decreto diretto (in teoria) ad alleviare i disagi dei cittadini e delle imprese.