Newsletter n. 11/2019

L’articolo 7 ter del dlgs 286/2005 disciplina l’azione diretta del vettore che materialmente ha eseguito il trasporto per il pagamento del nolo, esercitabile nei confronti di chiunque ne abbia ordinato il trasporto.

Si tratta di una norma di importanza strategica nel settore e di cui recentemente è stata messa in discussione la legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale tuttavia con sentenza n.226 depositata lo scorso 29 ottobre 2019 ha ribadito la legittimità della norma che regolamenta l’azione diretta del subtrasportatore, rigettando l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1 bis comma 2 lettera a) del decreto legge 6.7.2010 n. 103 recante Disposizioni Urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti convertito con modificazioni nella legge 4.8.2010 n. 127 nella parte in cui inserisce l’art 7 ter del dlgs 21.11.2005 n. 286 (disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore) sollevata in riferimento all’art. 77 secondo comma della Costituzione dal GDP di Nocera Inferiore e dal Tribunale di Pesaro con due distinte ordinanze nell’ambito di due giudizi in opposizione a decreto ingiuntivo instaurati da due committenti,

Nei giudizi pendenti avanti al GDP di Nocera e al Tribunale di Pesaro, infatti, i rispettivi subvettori hanno agito in forza dell’articolo 7 ter dlgs 286/2005 nei confronti del primo vettore che aveva loro commissionato i trasporti (cd subcommittente) e della cliente committente principale, chiedendo il pagamento solidale delle somme dovute a titolo di corrispettivo per le prestazioni di autotrasporto merci.
Ciò in forza dell’art. 7-ter che stabilisce che il vettore che “ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale”.

Per completezza evidenziamo come la procedura disicplinata dall’art 7 ter dal punto di vista processuale sia piuttosto veloce rispetto ai giudizi ordinari: il sub-vettore ha diritto di agire in via diretta per il pagamento delle proprie fatture relative ai noli anche mediante ricorso al procedimento monitorio, per ottenere un decreto ingiuntivo e lo può fare anche solo direttamente contro il committente ex art. 7-ter e non contro il primo vettore, anche se le fatture sono intestate a quest’ultimo.

Secondo le autorità giudiziarie adite l’introduzione dell’art. 7 ter in detto ambito sarebbe stata completamente distonica rispetto, tanto all’oggetto, quanto alle finalità del decreto. Ci sono infatti dei limiti alla emendabilità di un decreto. Pertanto il giudici risultando l’art. 7 ter del tutto estraneo e non attinente, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 1 bis del decreto legge 103/2010 in relazione all’art 77 II comma della Costituzione, nella parte in cui introduce l’art 7 ter e quindi hanno sospeso il giudizio per la trasmissione alla Corte Costituzionale. Infatti a loro avviso l’art 77 II comma della Costituzione presuppone un nesso d interrelazione funzionale tra decreto legge formato dal Governo ed emanato dal presidente della Repubblica e legge di conversione, con dei limiti alla emendabilità del decreto in termini di coerenza.

Non a caso, hanno osservato i giudici “lo Stesso Parlamento ha dovuto modificare in sede di conversione il titolo iniziale del decreto legge ampliandolo con l’aggiunta delle parole “ed il sostegno della produttività bel settore dei trasporti” ciò che non sarebbe stato necessario ove le modifiche apportate fossero state coerenti con l’oggetto originario. In realtà come emerso dette aggiunte sono state dettate dalla grave crisi del settore autotrasporto e “l’azione diretta era una risposta immediata ed urgente alla situazione di fallimenti a catena delle imprese di autotrasporto che nella maggior parte dei casi erano generati da mancati pagamenti dei corrispettivi ai vettori finali del trasporto”.

La Corte Costituzionale ritenendo la questione non fondata ha ritenuto che non vi sia incompatibilità tra la norma e l’oggetto del decreto legge originario, sia da un punto di vista oggettivo che funzionale. Ciò a salvaguardia di uno strumento ritenuto necessario al settore.