Newsletter 6/2017

La Commissione europea ha approvato, il 30 maggio scorso, misure ora al vaglio del Consiglio Trasporti, volte a tutelare i lavoratori distaccati che, anche se per pochi giorni in altro Stato, acquisirebbero diritti sociali quali salario, contributi previdenziali del paese ospitante.

Queste misure restringerebbero le regole sul cabotaggio: il trasportatore diventerebbe lavoratore distaccato sin dal primo giorno di cabotaggio, con applicazione delle condizioni del paese destinatario.

Al riguardo ricordiamo come il D.Lgs. del 17.07.16, n. 136, in recepimento della direttiva 2014/67 UE, ha introdotto anche in Italia le sue linee guida, che puntano a tutelare i lavoratori dalle conseguenze del dumping sociale rappresentato dalla presenza di lavoratori esteri dal minor costo del lavoro.

È in atto una stretta contro il dumping delle agenzie dei Paesi neo-comunitari “estero vestite” nella somministrazione del lavoro. I settori più esposti sono quelli dell’edilizia e dell’autotrasporto. L’obiettivo è una maggiore cooperazione amministrativa. Nel mirino c’è il distacco, inteso sia fra gruppi di imprese collegate o del medesimo gruppo sia la somministrazione di lavoro da parte di imprese comunitarie, sia i distacchi posti in essere in esecuzione di un contratto di prestazione d’opera o servizi con qualsiasi forma contrattuale.

Il distacco è autentico se viene mantenuto in essere il rapporto di lavoro tra i lavoratori e l’impresa estera distaccante, che deve essere realmente attiva nel paese d’origine.