Newsletter n. 6/2018

La newsletter approfondisce il tema della sicurezza dell’autotrasporto, con riferimento in particolare al tempo di riposo.

La CGUE ha emanato una sentenza (C-102/16 del 20.12.17) originata da un ricorso di un’impresa di trasporto belga per l’annullamento del regio decreto belga, in forza del quale può essere inflitta un’ammenda di 1.800 Euro qualora il conducente di un camion effettui il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del proprio veicolo.

L’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e ripresa dalla circolare del Ministero dell’Interno del 30.04.18 evidenzia la possibilità del periodo di riposo settimanale “ridotto” in cabina munita di cuccetta mentre la esclude per quello “regolare” in forza di un divieto implicito che scaturirebbe dall’art. 8 par. 8 del Regolamento (CE) 561/06.

Il riposo settimanale regolare (ovverosia ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore che può essere ridotto a una durata minima di 24 ore consecutive) obbligatorio fruito nella cabina del camion anziché in altro luogo comporterà l’applicazione dell’art. 174 co. 7 del Codice della strada.

Il Regolamento CE disciplina espressamente la possibilità per il conducente in trasferta di poter effettuare i riposi settimanali ridotti a bordo veicolo se la cabina sia debitamente attrezzata per il riposo e se il mezzo sia fermo in sosta per tutta la durata del riposo stesso.