Newsletter 10/2017

Talvolta la Polizia stradale, le Prefetture ed anche qualche Giudice sequestrano veicoli con rimorchio immatricolato in un altro stato europeo, confiscando il carico trasportato, nonostante l’art. 4 del Regolamento CE n. 1072/09 preveda che la licenza comunitaria, di cui sono muniti gli autotrasportatori iscritti all’Albo, autorizzi il traino di un semirimorchio immatricolato in un altro Stato europeo.

L’art. 84 del Codice della strada italiano prevede, infatti, che la facoltà di traino “misto” (ovverosia un mezzo trattore di un’impresa che traina un semirimorchio di un’altra impresa) sia consentita attraverso la stipula di un contratto di locazione senza conducente con un’altra impresa che sia iscritta all’Albo italiano. In caso contrario, ai sensi del successivo art. 88, il relativo trasporto – se non diversamente autorizzato (ad es. cabotaggio) – sarebbe abusivo.

Questo difetto di coordinamento tra le due normative andrà sicuramente coordinato: é tuttavia evidente che, secondo il diritto civile, il contratto di trasporto si dice “reale”, nel senso che si perfeziona con la consegna della cosa da trasportare, sia che venga caricata sul mezzo sia che venga trainata, tramite un semirimorchio. E non sussiste la necessità di alcuna autorizzazione per la cosa trasportata.

È tuttavia consigliabile redigere adeguatamente i contratti e gli altri documenti di trasporto, indicando il titolo di possesso del mezzo trainato.