12.01.2022

Il Tribunale di Ravenna, con pronuncia 12.01.2022, ha accolto le difese del lavoratore e ha dichiarato illegittimo l’impugnato licenziamento, condannando la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, con ciò applicando la specifica tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, Legge 300/70.

Il caso riguarda un lavoratore assunto in una società come quadro, le cui mansioni consistevano nell’organizzare e creare in paesi esteri una rete di vendita e/o agenzie con attività di selezione e formazione di figure professionali. La società ha contestato tardivamente che il lavoratore in numerose occasioni non si era recato nei territori esteri nei quali avrebbe dovuto svolgere la sua attività lavorativa,  trovandosi invece in altri luoghi non previsti dal contratto di lavoro.

Il Tribunale ha  argomentato che: “se un fatto non è stato tempestivamente represso, non avendo avuto il datore di lavoro alcun interesse a sanzionarlo in tempo utile, il licenziamento tardivo è evidentemente avvenuto non per quel fatto, sul quale si è appunto soprasseduto; dunque, il fatto non può sussistere (giuridicamente), come fondamento di quel determinato, tardivo licenziamento (essendo irrilevante stabilire se, col senno di poi, tale fatto, laddove tempestivamente contestato, sarebbe stato sussistente o meno). Si tratta di un fenomeno che potrebbe chiamarsi di insussistenza giuridica sopravvenuta del fatto”.

Contrariamente ai più recenti orientamenti giurisprudenziali (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 30985/2017), il giudicante  ha poi concluso che “un fatto sul quale il datore di lavoro ha inequivocabilmente soprasseduto al momento della commissione dello stesso e nell’arco di tempo necessario per la sua emersione e valutazione, non può che essere considerato giuridicamente insussistente laddove posto a fondamento di un licenziamento tardivo, con conseguente applicazione del 4° comma dell’art. 18”.