28.06.2021

La Sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia accoglie il ricorso avverso violazione codice della strada.

Ad una impresa di autotrasporto che effettua trasporti internazionali autorizzati venivano elevati 3 verbali:

  • il  primo ai sensi dell’art. 46, comma 1, l. 298/74 e Reg. CE 1072/2009, con conseguente fermo amministrativo del mezzo ai sensi dell’art. 207 Codice della Strada;
  • il secondo ai sensi dell’art. 179, comma 2, Codice della Strada, con conseguente sospensione della patente di guida;
  • il terzo elevato, ai sensi dell’art. 46 ter, comma 3, l. 298/74, con conseguente fermo amministrativo del mezzo ai sensi dell’art. 207 Codice della Strada.

Avverso detti verbali, con ricorso depositato a norma dell’art. 7 DLgs 150/2011, l’impresa faceva opposizione per motivi di illegittimità formali e nel merito.

Nessuno si costituiva in giudizio per la Prefettura competente con ciò mancando completamente l’assolvimento da parte dell’autorità procedente degli oneri provatori sulla stessa interamente incombenti..

Il GDP, ritenuto competente a giudicare, contrariamente all’orientamento della Pubblica amministrazione (IL Giudice infatti ha ritenuto idoneo il ricorso immediato per tutti e tre i verbali incluse le sanzioni accessorie, dinanzi al Giudice di Pace di Civitavecchia),  ha ribadito che i verbali sono stati eseguiti in base ad ispezioni di documenti (foglio di registrazione cronotachigrafica e documenti di viaggio).  Ebbene in tal caso i verbali non hanno la cosiddetta “fede privilegiata“:

invero il verbale di accertamento della violazione fa piena prova sino a querela di falso limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. Quindi le altre circostanze di fatto apprese a seguito dell’ispezione dei documenti, non conferiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito.

Nel caso in esame la Pubblica amministrazione non ha quindi, come statuito dal GDP, assolto si proprio oneri probatori in assenza di prova, non essendosi nemmeno costituita nel giudizio.

Quindi poiché nel procedimento essa non ha depositato i documenti che rappresentavano la fonte di prova, il ricorso è stato accolto e annullati i verbali.