25.10.2022

La Corte d’appello di Milano ha ribadito  con sentenza 926 2022 la validità e l’efficacia degli accordi sindacali aziendali conclusi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 bis del CCNL  logistica trasporto merci e spedizioni, con riferimento alla forfetizzazione degli straordinari e delle trasferte.

Detti accordi muniti di clausola di salvaguardia in base a cui eventuali rivendicazioni devono essere fatte valere a pena di decadenza, sono applicabili anche in assenza di specifica sottoscrizione del lavoratore, come nel caso del ricorrente.