14.09.2023

La Corte di Giustizia, con sentenza 246 2023, ha deciso la questione in conformità alle conclusioni dell’avvocato generale, dichiarando che “l’articolo 1 della direttiva 92/106 deve essere interpretato nel senso che il trasporto su strada di container vuoti tra un terminal di container e un punto di carico o scarico di merci rientra nella nozione di «trasporto combinato», ai sensi di tale articolo, sicché esso beneficia del regime liberalizzato previsto per i tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante di un trasporto combinato, ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva, e che sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni relative al cabotaggio previste dal regolamento n. 1072/2009.”

Secondo la Corte, infatti, “il trasporto di container vuoti tra un terminal di container e il punto di carico o di scarico delle merci costituisce uno spostamento accessorio, ma indispensabile, alla realizzazione del trasporto principale, vale a dire il trasporto delle merci, di cui costituisce parte integrante.

Pertanto, anche a questa tipologia di trasporto a vuoto si applica la normativa sul combinato, nei limiti previsti dall’art. 1 della direttiva.

La Corte ritiene che questa conclusione sia l’unica idonea a promuovere l’utilizzo del trasporto combinato; diversamente, qualsiasi altra interpretazione finirebbe per disincentivare questo strumento rendendolo meno competitivo, dal momento che per lo spostamento del container vuoto tra il punto di carico o di scarico e il terminal di container, si potrebbero utilizzare solamente vettori nazionali.