La gestione dei pallets è un tema ancora molto attuale e ha un significato economico per i contratti di logistica e trasporto e per gli operatori coinvolti. Se non correttamente disciplinato rischia di creare parecchio contenzioso.
Il pallet come risaputo è movimentato plurime volte rispetto alla singola partita di merce trasportata, in più luoghi, sia in Italia, sia all’estero, durante quella che è stata individuata come sua vita media operativa (cfr. Dir. Ce 5.5.2000 n. 29). Anche per queste ragioni, il pallet non viene assimilato, sul piano giuridico e tariffario, alla singola partita di merce trasportata (anche sul piano doganale: Convenzione 19.12.1960 e s.m.i.) costituendo invece un bene autonomo, dotato di uno specifico valore e significato economico.
Una interpretazione coerente delle attuali differenti disposizioni (art. 11 bis del D. Lgs. n. 286/05 (Imballaggi e unità di movimentazione) e art. 17-ter decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 conv. in legge n. 51 del 20 maggio 2022) potrebbe poggiarsi sul diverso concetto tra detenzione e possesso desumibile, anche sulla base di alcune disposizioni internazionali in capo al vettore: quest’ultimo, caricando la merce da trasportare, ne prende naturalmente il possesso, ma non per quanto riguarda i pallet su cui è posizionata, che sarebbero da esso solo materialmente detenuti al fine di eseguire la consegna commissionata: solo in quella sede, infatti, si verificherebbe il passaggio di possesso, dal proprietario ovvero dal committente del trasporto, anche dei pallet, direttamente al destinatario del servizio, che è magari già proprietario della merce trasportata e che, con lo sbancamento della stessa, diverrebbero direttamente responsabile della restituzione dei bancali. Pertanto, il vettore resterebbe irresponsabile rispetto alla gestione di questi supporti ai sensi dell’art. 11-bis, nella misura in cui, eseguita la prestazione di deposito/trasporto per cui è obbligato, li desse al destinatario.
Si giunge quindi alla fase dispositiva della nuova normativa in esame, interessante in quanto, pur finalizzata a scongiurare la dispersione dei pallet apre scenari inediti sulla incorporazione dei connessi diritti risarcitori, in titoli rappresentativi di merce, per ora, ovvero in token emessi nell’ambito di una blockchain attivata da dispositivi IoT apposti su di essi, allorquando la supply chain sarà completamente digitalizzata.
Infatti, nel momento in cui, avvenuta la riconsegna, non è possibile il contestuale ritiro dei pallet, da parte del soggetto obbligato alla restituzione, il vettore o il depositario della merce deve richiedergli l’emissione di un voucher “digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell’emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire”. L’art. 17-ter in esame si conclude poi con la descrizione delle procedure per la liquidazione di questo titolo ovvero del controvalore risarcitorio dei pallet non più restituiti, fisicamente, ovvero attraverso i corrispondenti titoli di credito.
Stanti le difficoltà interpretative della disciplina in tema di pallets, la contrattualizzazione dei rapporti appare la soluzione, in quanto consentirebbe di edificare la disciplina più confacente alle specificità del caso concreto.
Importante per le parti dunque che venga contrattualizzata la clausola pallets negli accordi quadro. Necessario sarà prevedere che l’operatore riceva per ogni trasporto precise istruzioni su come gestire i pallets; che la quantità e qualità di pallet da restituire sia specificata nel DDT o in qualsiasi altro documento utilizzato per identificarli; che il corrispettivo relativo al valore dei pallet, in caso di mancata restituzione, sia pattuito di comune accordo e/o corrisponda a quello rilevato con decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico).
Si potrebbe istituire una contabilità condivisa sia di pallets tipo Epal che di bancali di scambio in cui viene evidenziato il numero dei pallets a credito. Si potrebbe prevedere per il vettore un termine congruo ragionevole al ricevimento dell’e/c per indicare eventuali errori nell’e/c sui pallet. Si potrebbe anche prevedere un corrispettivo congruo che valga effettivamente a rimborsare il servizio accessorio di restituzione dei bancali e/o i costi aggiuntivi per l’attività di recupero di pallets. Si potrebbe prevedere un termine congruo di verifica delle fatture emesse dalla committente a fronte della mancata restituzione dei pallets. Questo per evitare il contenzioso spesso frequente tra gli operatori.
In conclusione, a prescindere dalla criticità insite nella sua redazione, la normativa potrebbe consentire una ottimizzazione dei servizi di magazzino e di distribuzione, se adeguatamente supportata da una competente contrattualistica.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni utile approfondimento.
Avv. M. Cristina Bruni
Senior Partner
NEWSLETTER 7/2024