La vicenda che ci accingiamo ad esaminare offre diversi spunti da molteplici punti di vista: documentazione di trasporto e sua rilevanza, ruoli degli operatori della filiera e loro responsabilità, extracontrattuale o contrattuale, concetto di caso fortuito, presunzioni di responsabilità e oneri probatori, importanza di certificazioni e formazione, condotta aziendale.
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Con la sentenza n. 721 del 29 ottobre 2024 il Tribunale civile di Lodi ha di fatto dato ragione ad un vettore cui l’assicurazione della committente aveva inizialmente richiesto circa 800.000 euro per un sinistro che aveva comportato la distruzione della merce.
L’assicurazione della committente agiva in surroga ex art 1916 codice civile e azionava la lite dopo infruttuosa negoziazione assistita, chiedendo al Tribunale di Lodi l’accertamento della responsabilità di tipo extracontrattuale del vettore che aveva materialmente svolto il servizio, nonché la condanna al risarcimento del danno conseguente alla perdita totale della merce trasportata (farmaci) a causa dell’incendio dell’autoarticolato su cui la stessa viaggiava.
A dire della assicurazione il trasporto in esame era stato affidato ad un operatore logistico che aveva incaricato il subvettore, il quale si presentava al magazzino della committente con un autoarticolato che poco prima dell’ingresso in tangenziale di Milano prendeva fuoco.
La committente agiva in via surrogatoria bypassando il presunto vettore, solo verso il subvettore che conveniva in giudizio in questo modo per responsabilità extracontrattuale ex art 2054, 2051, 2043 cod civ, chiedendo il risarcimento di quanto aveva rimborsato alla committente sua assicurata.
Il (sub) vettore, difeso dal nostro studio, in giudizio evidenziava la correttezza del suo operato, e circostanza fondamentale, come l’incarico gli fosse stato affidato direttamente dalla cliente e non dal vettore/operatore logistico, come risultante proprio dal ddt che accompagnava il carico.
Evidenziava anche che la polizia aveva ritenuto che l’incendio fosse scaturito da cause sconosciute.
Il Tribunale ha osservato come la domanda dell’assicurazione sia stata formulata sulla base di responsabilità extracontrattuale in quanto l’incendio sarebbe stato provocato dalla circolazione del mezzo di proprietà del subvettore; infatti secondo la assicurazione in detto frangente non aveva dimostrato il caso fortuito restando quindi a suo carico le cause sconosciute.
Il (sub)vettore invece si è difeso escludendo responsabilità causative del sinistro imputabili alla condotta di guida del suo autista e ha evidenziato l’osservanza degli obblighi di guida sul controllo del mezzo e l’adozione di misure idonee a impedire danni a terzi.
Il subvettore ha dimostrato come l’autista era stato adeguatamente formato, il mezzo revisionato e l’azienda dotata di apposita certificazione di qualità per il trasporto farmaceutico.
Il subvettore ha messo in evidenza il suo ruolo in base al documenti di trasporto (DDT) ove lo stesso risultava ed era inequivocabilmente indicato come unico vettore e trasportatore, senza la presenza di altri e dunque avente un rapporto diretto con la committente. Per tale ragione la richiesta dell’attrice andava riqualificata come di tipo contrattuale visto il rapporto contrattuale diretto tra committente e (sub)vettore.
Con la conseguenza che trovando applicazione l’art 1693 cc il vettore che ha ricevuto il carico è responsabile della perdita o avaria dello stesso sino alla riconsegna al destinatario, salvo che provi che la perdita o l’avaria sia dipesa da caso fortuito, o da fatto del mittente o del destinatario o da vizi delle cose o dall’imballaggio.
La presunzione di responsabilità in capo al vettore può essere superata solo con la prova liberatoria da parte sua che la perdita sia dipesa da caso fortuito integrato da un evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile.
Nel caso dell’incendio non basta che sia improbabile ma occorre che sia imprevedibile in base alla diligenza qualificata del vettore e inevitabile poste le circostanze del caso concreto e le misure idonee ad elidere o ridurre il rischio di perdita del carico.
Nel caso di specie non risultava accertata la causa dell’incendio e restando causa ignota il Tribunale ha sì riconosciuto la responsabilità del vettore ma nel caso concreto non ha ritenuto dimostrata la colpa grave, non avendo la danneggiata (e la sua assicurazione) assolto al suo onere probatorio. Il Tribunale ha infatti dovuto prendere atto dell’osservanza delle norme sulla sicurezza e della corretta formazione dell’autista, nonché della certificazione di qualità dell’impresa anche ai sensi dell’art 11 Dlgs 286/2005.
Ricordiamo per completezza come l’adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, e ove esistente le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5 con le relative sanzioni a committente e vettore in caso di assenza di istruzioni o indicazioni dei dati identificativi ed autorizzativi al trasporto, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualità.
Pertanto ha ritenuto applicabili i limiti di risarcimento di legge (art. 1696 cc) nella misura di 1 euro per ogni kg di peso lordo di merce perduta o avariata. Nel caso in esame, peraltro, assente l’indicazione del peso sul ddt, ma presente sul formulario rifiuti per il suo smaltimento e pari a 5.000 kg, il vettore è stato condannato a risarcire solo 5.000 euro oltre accessori a fronte di una richiesta della compagnia di assicurazione ben più elevata, pari a 800.000 euro.
Questa vicenda patrocinata dal nostro Studio mette in evidenza l’importanza della documentazione (DDT), posta la libertà di forma del contratto di trasporto, l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle formative e certificative in capo al vettore anche quando non si riesca a dimostrare il caso fortuito e, dunque, le cause del sinistro rimangano sconosciute. Ma a monte l’importanza di recuperare tutta la documentazione utile alla difesa in giudizio con una attenta e scrupolosa ricostruzione dei minimi dettagli operata da esperti della materia. Perché spesso è proprio il dettaglio a fare la differenza.
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