Come noto l’art 218 ter codice della strada appena introdotto prevede:
Sospensione della patente in relazione al punteggio
1. Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando al momento dell’accertamento di una serie tassativa di violazioni all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attributo alla patente posseduta è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite. Trattasi come dicevamo di infrazioni già sanzionate con la decurtazione secondo la tabella allegata all’126 bis cds ovvero:
• mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (articolo 6, comma 4, lettera b);
• circolazione contromano (articolo 143, comma 11);
• mancata precedenza (articolo 145, comma 10);
• mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia (articolo 146, comma 3);
• violazione delle regole di attraversamento dei passaggi a livello (articolo 147, comma 5);
• sorpasso a destra ove non consentito (articolo 148, commi 9-bis e 15), ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento sia nei confronti di altri veicoli che di tram e velocipedi (articolo 148, comma 15, in violazione dei commi 2, 3 e 8);
• mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli che abbia provocato una collisione con grave danno ai veicoli stessi e tale da determinare l’applicazione della revisione (art 149 comma 5);
• inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi (articolo 154, comma 7), nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione (articolo 154, comma 8, in violazione dei commi 1 e 3);
• per i conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, mancato uso o uso irregolare del casco protettivo (articolo 171, comma 2);
• mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme anti-abbandono, ovvero alterazione o ostacolo al loro normale funzionamento (articolo 172, commi 10 e 11);
• uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili et similia;
• per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose: superamento dei periodi di guida stabiliti di oltre il 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo (articolo 174, comma 6); mancato rispetto per oltre il 20 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti (articolo 174, comma 7, terzo periodo); circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall’entità della violazione accertata (articolo 174, comma 11);
• quanto alla circolazione sulle autostrade: retromarcia effettuata sulle autostrade e strade extraurbane principali, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, eccezion fatta per le manovre necessarie nelle aree di servizio o parcheggio (articolo 176, comma 1, lettera b); mancato rispetto dell’obbligo di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia (articolo 176, comma 2, lettera a); fermata o sosta, fuori dei casi di emergenza dovuti a malessere degli occupanti del veicolo o inefficienza di questo, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e mancato rispetto dell’obbligo, in tali casi, di portare il veicolo nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento. (articolo 176, comma 5); mancata accensione, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti, fermo restando, ove questi siano mancanti o insufficienti, l’obbligo di presegnalarsi con il segnale mobile di pericolo (articolo 176, comma 7); mancato rispetto dell’obbligo di collocare il segnale mobile di pericolo qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia o sulla piazzola d’emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, oppure durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione (articolo 176, comma 8);
• per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di autoveicoli con rimorchio che insieme raggiungano la stessa massa, di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere escluso quello del conducente guida, nonché di autoarticolati e autosnodati, guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, qualora il tasso alcolemico accertato non sia superiore a 0,5 g/l e anche se abbiano causato un incidente (articolo 186-bis, comma 2);
• mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o non vedente, nonché mancato uso di cautela in presenza di bambini e anziani (articolo 191, comma 4).
Al comma 6 l’articolo prevede altresì:
“Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nei confronti dei conducenti che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione. Qualora il ritiro della patente non sia stato effettuato per qualsiasi causa, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione consegue.
Dunque presupposti per l’applicazione della sospensione breve previsti dall’articolo 218 ter cds sono
1. Al momento dell’accertamento dalla visura dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che risulti che la patente del trasgressore ha un punteggio inferiore 20
2. L’identificazione del trasgressore deve avvenire nel momento in cui è stata commessa la violazione.
Secondo quanto previsto dalla circolare 38625 del 20 dicembre 2024 intervenuta per illustrare le novità normative, in caso di accertamento di violazioni da remoto o comunque quando non si sia proceduto al fermo del veicolo, l’identificazione del conducente successiva non può dare corso alla sospensione breve. Sempre secondo il Ministero l’identificazione immediata del conducente ai fini dell’applicazione della sospensione breve non comporta tuttavia l’obbligo di contestare immediatamente la violazione.
Con comunicazione protocollo 3230 del 10 marzo 2025 il Ministero dell’Interno Direzione generale per l’amministrazione generale e le prefetture uffici territoriali del governo Ufficio IV politiche per l’attuazione del sistema sanzionatorio amministrativo, ha espresso un parere di natura meramente interpretativa, è bene evidenziarlo, su quesito di un comando di polizia locale che voleva chiarimenti sulle facoltà ed eventuali modalità di applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 218 ter del Nuovo Codice della Strada, in caso di accertamento e verbalizzazione differita di infrazioni, per le quali il conducente-trasgressore risulta individuato con certezza al momento della commessa violazione pregressa.
Ciò premesso, nel parere predetto è stato osservato quanto segue:
“La sospensione “breve” introdotta dalla L. 177/2024 si applica, in presenza di determinate violazioni, ai conducenti titolari di patente con meno di 20 punti, che siano stati identificati al momento in cui è stata commessa la violazione. Il requisito dell’identificazione che deve avvenire al momento in cui viene commessa la violazione ha lo scopo di applicare la misura in argomento nell’immediatezza del fatto, attesa la celerità della procedura di applicazione. Proprio tale considerazione induce a ritenere che, ai fini dell’applicazione della norma, sia necessario e sufficiente che vi sia identità temporale tra il momento dell’identificazione del trasgressore e quello dell’accertamento della violazione. È con l’accertamento, infatti, che diviene giuridicamente rilevante la condotta posta in essere in violazione del precetto normativo. Con questa prospettiva è ragionevole escludere l’applicabilità della sospensione breve quando il conducente è identificato in un momento successivo alla commissione o all’accertamento della violazione e ritenere, invece, applicabile la sanzione accessoria in argomento quando il conducente viene identificato al momento dell’accertamento anche se questo è avvenuto in epoca successiva alla commissione della violazione.
In forza di tali considerazioni si ritiene, pertanto, ammissibile l’applicazione della sospensione breve per una violazione accertata in ufficio a seguito della ricostruzione di un incidente stradale, atteso che il conducente è identificato al momento della commissione della violazione durante i rilevi del sinistro medesimo. Analogamente, la misura in argomento si ritiene applicabile per una violazione dell’art. 174 (C.d.S. (eccesso di velocità) commessa in epoca precedente al controllo e accertata attraverso l’esame dei dati della carta del conducente o del disco del cronotachigrafo e del dispositivo di controllo, atteso che il conducente è identificato al momento dell’accertamento della violazione e della contestazione.
Rimane, invece, esclusa la possibilità di applicare la sospensione breve quando il trasgressore è identificato in un momento successivo sia alla commissione, sia all’accertamento, sia alla contestazione della violazione, come avviene nei casi di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S. e di cui all’art. 126-bis C.d.S.
Come previsto dall’art. 218-ter C.d.S. il punteggio da prendere in considerazione ai fini della durata della sospensione è quello risultante in archivio al momento dell’accertamento”
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Trattasi di una interpretazione della norma che cerca di far coincidere il momento della contestazione con quello dell’accertamento riprendendo il presupposto differente che richiama però l’accertamento come momento definito, come punto di riferimento per il calcolo del punteggio residuo ovvero “Al momento dell’accertamento dalla visura dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che risulti che la patente del trasgressore ha un punteggio inferiore 20”. Spostando in questo modo il momento, con riferimento al diverso presupposto della identificazione del conducente dalla commissione della violazione al suo accertamento tuttavia si consente alla amministrazione di posticipare di fatto la identificazione del soggetto trasgressore con evidenti conseguenze per i conducenti coinvolti.
A nostro avviso l’interpretazione suddetta potrebbe apparire in contrasto con l’attuale dettato normativo di cui al comma 6 dell’art 218 ter ora vigente laddove la norma prevede invece che l’identificazione del trasgressore deve avvenire nel momento in cui è stata commessa la violazione.
Peraltro diversi giudici antecedentemente alla norma in esame, hanno statuito ad esempio che dal cronotachigrafo non è possibile desumere il superamento dei limiti di velocità “che il superamento del limite di velocità non è previsto dalla normativa europea come un’infrazione cui sia possibile risalire – e quindi sanzionare – attraverso l’estrapolazione e la lettura dei dati del cronotachigrafo”.
Anche questa tematica sarà oggetto di contenzioso e lasciata alla valutazione delle autorità giudiziarie volta per volta chiamate a pronunciarsi nei giudizi di opposizione alla sanzione che sicuramente non mancheranno.
Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento o necessità di consulenza.
Avv. Maria Cristina Bruni
Senior Partner
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