Torniamo ad occuparci di alcune delle novità apportate dal recente Decreto Legge n. 73 del 2025, denominato “Decreto Infrastrutture”, al D.Lgs. n. 286/2005

Una delle novità apportate dall’art. 4 del decreto infrastrutture riguarda l’art. 6 bis, il quale è stato oggetto di modifiche volte a:

  1. Ridurre il periodo di franchigia;
  2. Evidenziare la rilevanza delle indicazioni al vettore da parte degli operatori interessati
  3. individuare l’indennizzo in caso di superamento del periodo di franchigia;
  4. inquadrare il ruolo del conducente in fase di carico.

Innanzitutto, viene introdotta una riduzione del periodo di franchigia dalle due ore a 90 minuti per ciascuna operazione; esso decorre dal momento in cui il vettore arriva presso il luogo di carico/scarico e termina con l’inizio delle operazioni.

Inoltre, con riferimento all’onere di fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni e circa le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico ad oggi risultano obbligati oltre il committente anche il destinatario della merce e/o qualsiasi altro soggetto della filiera di trasporto. Laddove tale onere non sia rispettato, il vettore può tutelarsi dimostrando l’orario di arrivo tramite sistemi satellitari di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelli del tachigrafo intelligente di seconda generazione.

Alla luce dell’estensione del regime di responsabilità anche ad altri soggetti nel caso in cui il periodo di franchigia sia superato, il caricatore e il committente rispondono in solido alla corresponsione di un indennizzo al vettore pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo.

Una novità infine riguarda la figura del conducente: viene espressamente riconosciuta la sua facoltà, ma non l’obbligo, di essere presente nel visionare la correttezza e regolarità delle operazioni di carico.

Le modifiche appena citate hanno generato qualche dubbio sia tra i vettori sia tra i committenti. Proprio per questo motivo, il MIT ha pubblicato a rafforzamento dei precetti normativi una nota di chiarimento sull’ applicazione delle norme sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci.

Quali sono i punti toccati?

  • La nota del MIT specifica che nella franchigia non vanno computati i tempi per le operazioni di carico e scarico, in quanto essa, come già affermato sopra, termina proprio con l’inizio delle operazioni.
  • Inoltre, l’indennizzo medesimo dovuto al vettore è previsto anche in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l’esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico inferiori all’ora.

La nota specifica inoltre il motivo dell’estensione dei soggetti a cui spetta l’onere di fornire indicazioni sullo svolgimento delle operazioni di carico e scarico.  Le operazioni citate, infatti, coinvolgono diversi soggetti della filiera di trasporto e spesso vengono effettuate presso diversi terminali: pertanto, occorre dare rilevanza alle attività svolte da ciascuno di tali soggetti in quanto partecipanti all’organizzazione dell’impresa.

La nota riporta l’attenzione su un altro tema rilevante: l’importanza di prevedere contrattualmente in anticipo orari, luoghi, tempistiche e modalità con cui si svolgeranno le operazioni di carico e scarico. Nonostante già l’art. 6 del medesimo D.l.gs. prevedesse un elenco degli elementi essenziali che devono figurare nel contratto di trasporto scritto, l’invito è quello di prevedere al fine di fugare possibili contenziosi, nel contratto il ventaglio di situazioni che si potrebbero verificare, soprattutto con riguardo al riparto di responsabilità tra i vari soggetti intervenienti.

Il contratto è uno strumento di tutela utile ad ogni realtà per evitare problemi ed imprevisti, soprattutto in ragione delle varietà di possibili parti stipulanti e delle molteplici operazioni che possono essere effettuate.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore e necessario approfondimento.

Avv. M. Cristina Bruni 

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