Una delle novità apportate dall’art. 4 del Decreto Legge 73 2025 – denominato Decreto Infrastrutture- riguarda l’art. 83 bis del decreto legge n.112/2008, il quale contiene la disciplina sulla tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.
In particolare, al comma 15 bis è stata aggiunta la possibilità per alcuni soggetti di segnalare ritardi sistematici o mancati pagamenti del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Ciò alla luce di alcune condizioni:
1) i legittimati alla segnalazione sono:
- a) il creditore; b) il Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) la stessa autorità che può avviare l’istruttoria d’ufficio.
2) Il superamento del termine relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, il quale non può essere superiore a 60 gg decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.
3) Il mancato pagamento entro i termini di 60 gg, che costituisce violazione dei commi 12, 13 e 13 bis dello stesso articolo 83 bis, deve inoltre integrare un abuso di dipendenza economica, ossia laddove il comportamento dell’impresa inadempiente sia tale da determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. Occorre precisare che nel caso si tratti di piccole/medie imprese opera una presunzione, in virtù della quale l’abuso si verifica a prescindere dall’accertamento.
L’Autorità Garante, accertate le violazioni, potrà adottare le diffide e applicare le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 28, che possono arrivare fino 10 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida.
Ma come segnalare i predetti abusi all’AGCM?
Il Comitato centrale per l’albo nazionale (citato sopra) tramite una circolare ha fornito di recente delle indicazioni:
- La segnalazione deve essere fatta all’indirizzo PEC dell’albo: albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it
- I documenti da allegare sono: a) una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sostitutiva di fatto notorio, secondo il modello disponibile; b) due tabelle in formato excel contenenti le informazioni sulle fatture scadute e non pagate e quelle pagate oltre i 60 gg; c) una terza tabella, che segue le due appena citate, contenente l’elenco delle fatture pagate in ritardo e delle fatture scadute e non pagate nella terza tabella
La circolare specifica che la tabella 1 è strettamente necessaria e va riferita solo al/ai committente/i che l’impresa ritiene di segnalare per il ritardo nei pagamenti, mentre la tabella 2, la cui compilazione non è obbligatoria ma fortemente raccomandata, è richiesta per la migliore comprensione del fenomeno. Tutte e tre le tabelle sono presenti in un unico allegato.
Ma quali sono i requisiti per poter segnalare?
Occorre che la condotta sia diffusa e reiterata: non basta che non sia stata pagata una fattura isolata ma bisogna dimostrare una certa sistematicità del comportamento.
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore necessario approfondimento specifico.
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