Il contenzioso sul cartello autocarri è tutt’altro che chiuso.
Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati: il contenzioso sul cartello autocarri è tutt’altro che chiuso. Il cartello ha riguardato gli autocarri medi e pesanti tra il gennaio 1997 e il gennaio 2011 e ha coinvolto, oltre a Scania CV AB e Italscania S.p.A., Iveco, DAF, MAN, Volvo, Renault Trucks e Mercedes‑Benz. Per Scania, tuttavia, l’accertamento europeo ha seguito un percorso distinto: la decisione della Commissione è del 27 settembre 2017 ed è divenuta definitiva solo dopo il rigetto del ricorso dinanzi al Tribunale UE (2 febbraio 2022) e, da ultimo, dinanzi alla Corte di giustizia (1 febbraio 2024).
Questo dato è centrale e rende il tema della prescrizione, in rapporto a Scania, ben meno lineare di quanto spesso sostenuto nelle difese dei cartellisti. In un’ottica coerente con il principio di effettività, far decorrere il termine prima della stabilizzazione dell’accertamento rischierebbe di porsi in contrasto con l’esigenza che il danneggiato disponga di una conoscenza qualificata dei presupposti dell’azione.
In questa direzione si colloca anche la più recente tendenza della Corte di giustizia, che nel caso Nissan Iberia (CGUE C-21/24) ha chiarito che il termine prescrizionale inizia a decorrere solo quando la decisione è definitiva e resa pubblica, valorizzando un dies a quo ancorato alla stabilità dell’accertamento. La ratio di tale impostazione appare coerente e utilizzabile in via argomentativa anche nelle azioni follow‑on fondate su decisioni della Commissione, come è il caso del cartello autocarri, pur trattandosi di un contesto diverso.
Sul piano pratico e sulla base di tali principi, il Tribunale di Milano ha recentemente ribadito la corresponsabilità dei membri del cartello e il diritto di regresso interno tra tutti gli autori dell’intesa, coobbligati solidali verso i danneggiati, riconoscendo all’acquirente un danno da sovrapprezzo pari all’8% del prezzo di acquisto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di acquisto, nonché il rimborso integrale delle spese di lite sostenute dagli attori. Ne discende che l’azione può essere proposta anche contro un solo partecipante (ad esempio Scania) anche per il danno derivante dall’acquisto di altre marche, ferma la successiva regolazione interna tra corresponsabili, dopo il pagamento al danneggiato.
In altri termini, chi abbia acquistato (anche in leasing) autocarri nuovi medi/pesanti ≥ 6 t di marca Scania, Iveco, DAF, MAN, Volvo, Renault Trucks o Mercedes‑Benz/Daimler, nel periodo 1997–18 gennaio 2011 — con possibile estensione, da verificare in concreto, ad alcuni acquisti 2011‑2012 per l’effetto di “trascinamento” dei prezzi — può oggi, in linea generale, valutare se rientra nel caso descritto.
Occorre dimostrare l’acquisto e il prezzo corrisposto: il danno tipico è il sovrapprezzo, calcolato sul prezzo netto pagato, e danno e nesso causale sono provati anche tramite CTU e presunzioni semplici, secondo il quadro definito, da ultimo, dal Tribunale di Milano (sentenza n. 212/2026).
Il nostro Studio è attivo in questo contenzioso e, se si rientra nel caso descritto, siamo disponibili a valutare e in caso illustrare in pochi passi la proposizione dell’azione e come fare a ottenere il risarcimento.
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