Newsletter 5/2022
Il Tribunale di Velletri aveva condannato a 4 anni di reclusione un conducente di autocarro nonché socio amministratore di fatto e collaboratore di un’impresa di autotrasporto merci per conto terzi per il reato di omicidio colposo di cui all’art 589 cp commi 1 e 2 e art. 61 commi 1 e 3.
Egli mentre era alla guida del suo mezzo aveva infatti causato la morte di una donna, che proveniva dall’opposta corsia di marcia.
Il carico trasportato dall’automezzo infatti era fuoriuscito perché il cassone su cui era stato caricato era privo di sponde e la merce ovvero una forca metallica per il braccio metallico di una gru, era priva di idoneo ancoraggio. L’automobilista ne era stata tragicamente travolta.
Il Tribunale accertata la sussistenza di colpa consistita in negligenza, imprudenza, ed imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale aveva ravvisato la configurabilità anche della circostanza aggravante ai sensi dell’art 61 commi 1 3 del codice penale.
L’autotrasportatore aveva fatto ricorso alla Corte d’appello di Roma che ne aveva rigettato l’appello e poi alla Suprema corte.
Ciò in quanto non riteneva corretto l’accertamento della sussistenza della cosiddetta colpa con previsione sugli stessi elementi su cui l’aggravante era stata desunta, costituiti dal mancato ancoraggio del carico, dalla velocità non adeguata e dalle condizioni del mezzo, in quanto privo di parte della sponda laterale, nonché sulle dichiarazioni rese dall’imputato, omettendo la necessaria indagine sulla rappresentazione dell’evento da parte dell’agente. Inoltre lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
CORTE DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE SENTENZA n. 7898 del 4 marzo 2022
Osservano i giudici di legittimità che la Corte d’appello ha svolto considerazioni logiche e coerenti in linea con le indicazioni fornite ai giudici del rinvio nella sentenza, essendo stati evidenziati gli aspetti unicamente dimostrativi non solo della prevedibilità dell’evento che costituisce requisito generale della Colpa, ma anche della sua effettiva previsione da parte dell’agente, pur se accompagnata dal convincimento che l’evento in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto non si sarebbe verificato.
La Corte ha sottolineato gli elementi ritenuti indicativi della previsione dell’evento da parte dell’agente, costituiti dal fatto che la suddetta pala meccanica non era allacciata alle funi presenti sul pianale del cassone del camion in cui non erano state rinvenute corde fasce lacci o legacci ancorati a parti fisse dell’autocarro, ma solo due corde a fascia e dalla mancanza di una sponda del cassone.
Sulla base di tali elementi la Corte d’appello aveva ritenuto configurabile la previsione dell’evento da parte dell’autista, sottolineando la oggettiva ed eccezionale pericolosità della sua condotta, rappresentata proprio dal collocamento su pianale parzialmente privo di sponda dell’appendice di una forca meccanica in assenza dell’ancoraggio obbligatorio.
L’articolo 164 del codice della strada come richiamato dal dlgs 286/2005 al suo articolo 7, in tema di sicurezza della circolazione prevede l’ancoraggio da eseguire con apposite cinghie assenti sul mezzo.
Da dette omissioni ne è emersa la consapevolezza piena da parte del vettore della elevata probabilità di caduta del carico nella circolazione per sobbalzi, modifiche di traiettoria, curve, salite o discese. E proprio una curva secondo la ricostruzione dei giudici è stata fatale.
L’imputato in altre parole aveva avuto la piena rappresentazione della violazione della regola cautelare stabilita dall’art 164 cds e anche della possibile verificazione dell’evento, pur confidando nella sua mancata realizzazione.
A maggior ragione considerando il fatto che trattavasi di autista professionista che ben conosce ed è formato alle rigide previsioni in punto fissaggio del carico e non di normale utente della strada!
La Corte di Cassazione ha ritenuto che detta ricostruzione rappresenti corretta applicazione del criterio per distinguere la colpa generica dalla colpa con previsione.
Il diniego di circostanze attenuanti generiche è stata conseguenza dei precedenti penali dell’autista e della estrema gravità della sua condotta.
Di seguito si riportano gli estratti di alcune norme d’interesse
Articolo 589 cod. penale (omicidio colposo)
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Articolo 61 codice penale (circostanze aggravanti)
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:
1) l’avere agito per motivi abietti o futili [576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 4
2) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [576 comma 1 n. 1; c.p.p. 4, 12 lett. c;
3) l’avere, nei delitti colposi agito nonostante la previsione dell’evento
Articolo 7 dlgs 286/2005
Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di velocita);
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
7. Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.