Questo mese torniamo ad occuparci della violazione nelle norme in materia di antitrust, in particolare del caso del cartello di autocarri su cui già la Commissione è intervenuta a partire dal luglio 2016 per sanzionare un gruppo di produttori di autocarri per aver partecipato al cd. Cartello degli autocarri, un’intesa illegale messa in atto tra 1997 e 2011.
Il 1° febbraio 2024, la CGUE ha respinto l’appello di Scania, società produttrice di autocarri la quale, a differenza di altre, non aveva partecipato all’accordo raggiunto tramite una composizione consensuale delle controversie (cd. Settlement). Essa era stata pertanto, prima condannata dal Tribunale dell’UE e successivamente, risultava soccombente anche in appello[1].
La questione da affrontare riguarda l’ambito di applicazione in termini temporali delle norme che disciplinano il termine di prescrizione per la proposizione dei ricorsi per risarcimento danni in luogo di violazioni del diritto della concorrenza. Infatti, a seguito dell’adozione della direttiva 2014/104/UE, relativa al risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza, diventa rilevante indagare il rapporto tra la precedente disciplina nazionale e quella introdotta con la direttiva, al fine di comprendere da quando si applica la nuova disciplina contenuta nella direttiva e da quando quella prevista a livello nazionale precedentemente alla direttiva.
In particolare, ai fini del presente approfondimento, rileva l’art. 10 della richiamata direttiva prevede che:
“1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso. 2. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno; c) dell’identità dell’autore della violazione. 3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni. 4. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo.”
Per addentrarci in questo ambito, sarà utile richiamare due sentenze.
La prima[2] riguarda un’azione esercitata presso il Tribunale di commercio di León in Spagna volta ad ottenere il risarcimento per il danno causato dal cartello degli autocarri. In particolare, le due società convenute contestavano l’applicazione della direttiva in quanto il cartello era cessato prima dell’entrata in vigore della medesima. Successivamente, la questione era stata sottoposta su rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE).
La CGUE, sottolinea che occorre guardare la data di scadenza del termine di recepimento della direttiva: in particolare occorre constatare se “alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, ossia il 27 dicembre 2016, il termine di prescrizione applicabile alla situazione di cui al procedimento principale fosse scaduto”. Laddove il termine della normativa nazionale non sia scaduto prima del 27 dicembre 2016, allora la fattispecie può essere disciplinata dall’art. 10 della direttiva. Nel caso sottoposto alla Corte, è stato ritenuto che il termine di prescrizione della normativa spagnola non fosse scaduto prima del 27 dicembre 2026 e pertanto si è ritenuto applicabile l’art. 10.
Tale giurisprudenza è stata richiamata anche da parte dei giudici italiani. La Corte di Cassazione (civile sez. I – 28/02/2024, n. 5232), conferma il principio di diritto di cui sopra, sottolineando l’importanza della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva: laddove il termine prescrizionale previsto dalla disciplina italiana fosse spirato prima del 27 dicembre 2026, troverebbe applicazione la disciplina previgente; in caso contrario, troverebbe applicazione l’art. 10 della direttiva 2014/104/UE.
La Cassazione inoltre, affronta anche la tematica dell’individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale. Infatti, essa richiama il comma 2 dell’art. 10 e poi specifica quanto previsto dal comma 4. La Corte, dando seguito anche in tal caso ad una consolidata giurisprudenza europea, precisa che nel caso di intese restrittive della concorrenza, solitamente il termine decorra dal momento in cui l’autorità competente accerti l’illecito sebbene essa aggiunga che per una corretta individuazione del dies a quo e quindi dell’effettiva conoscibilità del danneggiato, occorre valutare caso per caso quando il soggetto abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione sull’illecito, tenuto conto del suo grado di competenza.
Tuttavia, occorre sottolineare che l’art. 10 comma 4 prevede la sospensione/interruzione laddove sia in atto un’indagine o un’istruttoria. Tale effetto interruttivo o sospensivo, determinando il differimento del dies quo da cui far decorrere il termine a partire dal momento in cui la decisione sia divenuta definitiva ovvero sia passata in giudicato, è determinante nel caso delle azioni risarcitorie legate al Cartello degli autocarri. In questo scenario, infatti, il momento da cui inizierebbe a decorrere la prescrizione sarebbe la data della sentenza CGUE/Scania del 1° febbraio 2024.
SINTESI FINALE
Pertanto, poiché tra le varie case costruttrici coinvolte nel Cartello degli autocarri sussiste una responsabilità solidale in relazione a tutti danni procurati dal Cartello, secondo tale normativa la relativa azione risarcitoria potrà essere ancora rivolta, nei confronti di Scania, da chiunque risulti in qualsiasi modo danneggiato in ogni caso dal Cartello ovvero abbia acquistato un autocarro e non necessariamente di marchio Scania, ma di un qualsiasi marchio coinvolto nel cartello.
Per ogni ulteriore chiarimento sulla vostra posizione specifica e per valutare in concreto la possibilità di un’azione risarcitoria, sarebbe opportuno uno specifico consulto così da approfondire documentazione e tempistiche.
[1] Per ulteriori approfondimenti consultare il sito: Home – Sito editoriale e giuridico di finanza e trasporti
[2] Causa C-267/20 Volvo AB (publ.) e DAF TRUCKS NV contro RM
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