La guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è una condotta ancora molto diffusa tra i conducenti ed è una delle cause principali degli incidenti stradali che ne testimoniano la sempre maggiore pericolosità ad essa connaturata, con particolare riferimento al mondo dell’autotrasporto ed ai conducenti di mezzi pesanti.

In ragione della pericolosità della condotta, l’art. 187 CDS, integrato dalle disposizioni dell’art. 380 del regolamento attuativo, prevede il divieto di guidare un veicolo dopo aver assunto una sostanza stupefacente o psicotropa.
La norma è stata sensibilmente modificata dalla riforma del 2024, introdotta dalla L. n. 177/2024, anche in ottemperanza alla normativa comunitaria da anni vigente.
Secondo le disposizioni della direttiva 2006/126/CE, recepita con DLG n. 59/2011, chi è titolare di patente di guida non può fare mai uso di tali sostanze. Il solo possesso della patente, infatti, esclude la possibilità di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se la persona non sta concretamente guidando.
La riforma 2024, in sintesi, si è orientata su due fronti:
1) accertamenti più semplici del reato. In questo primo ambito, infatti, anche se la violazione mantiene inalterata la propria connotazione di reato e sono immutate le relative pene e sanzioni amministrative accessorie, per aumentare la tutela della sicurezza stradale, si è deciso di incidere principalmente sugli strumenti a disposizione delle Forze di Polizia per accertare la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti (eliminazione della prova dell’alterazione e previsione di una procedura più chiara riguardante la possibilità di prelievo di saliva per accertare il reato);
2) provvedimenti cautelari più ampi e generalizzati (es. revisione della patente di guida). La norma ha previsto il ricorso più massiccio a strumenti di tipo cautelare che consentirà in breve tempo di monitorare in modo più adeguato tutti i conducenti che fanno abitualmente uso di stupefacenti ma non ancora sotto la vigilanza delle istituzioni sanitarie dedicate.
Mentre nella precedente formulazione della norma il reato si configurava con la presenza di tracce della sostanza nell’organismo e contestualmente con la dimostrazione dello “stato di alterazione psico-fisica”, nel testo vigente la tutela è anticipata richiedendosi la prova di una pericolosità astratta e presunta, resa manifesta solo dalla prova della recente assunzione.

Con l’attuale riforma il reato, quindi, si concretizza semplicemente quando una persona, trovata alla guida di un veicolo, risulta positiva per precedente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se non manifesta sintomi di alterazione.
La sostanza psicoattiva, quindi, deve risultare ancora presente, con tracce significative, nei liquidi biologici di riferimento attraverso i quali vengono compiute le analisi (solo saliva o sangue).
Attenzione perché non esistono deroghe per chi fa uso di psicofarmaci o di droghe autorizzate per uso terapeutico, come cannabis terapeutica o prodotti antidolorifici a base di morfina.
Si ricorda, in proposito, che, comunque, le istruzioni di assunzione e posologia di tali sostanze, usate a scopo terapeutico, in modo chiaro, vietano assolutamente la guida di veicoli a chi le assume poiché l’uso produce sonnolenza, minore vigilanza e minore attenzione alla guida essendo apprezzabile il pericolo di incidente stradale correlato al loro uso.
Le stesse considerazioni valgono anche per quanto riguarda la cannabis (sostanza illecita considerata droga) quando è usata per scopi terapeutici il cui uso è incompatibile con la guida. Alle medesime conclusioni si perviene anche con riferimento agli oppioidi usati per la terapia del dolore (ad esempio: Fentanyl e suoi derivati). Del resto, nei foglietti illustrativi di tali medicinali è chiaramente indicato il divieto di guida di veicoli almeno nelle 24-36 ore dall’ultima somministrazione.
Tali soggetti, perciò, a nostro avviso, non possono guidare veicoli senza incorrere in sanzioni penali e nel ritiro della patente anche se l’uso della sostanza è lecito a meno che, conformemente alle indicazioni di chi le confeziona o commercializza (rilevabili dal foglietto illustrativo) l’assunzione stessa non sia avvenuta a distanza di molto tempo (tale da non consentirne la rilevazione attraverso le matrici biologiche indicate) oppure nel caso in cui il conducente non si sia preventivamente sottoposto a valutazione della Commissione Medica Locale patenti di guida e da questa, sotto il rigoroso controllo medico di uso del farmaco (giudicato non interferente sulla idoneità di guida), sia stato autorizzato a condurre veicoli.
Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento.

Avv. Maria Cristina Bruni

Avv. Chiara Caponegro

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