Il 18 dicembre 2025 sono entrate in vigore le nuove regole sulle misure di semplificazione in materia di interscambio pallets (Legge 2 dicembre 2025 n. 182) con le modifiche al decreto 21032022 n 21. Ricordiamo che a maggio 2025 invece il decreto 73/2025 ha portato modifiche di rilievo in materia di autotrasporto, di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli.

Le nuove regole sui pallets rischiano di incrementare incoerenze e contenzioso tra gli operatori, e già è stato richiesto un chiarimento ufficiale del MIT per evitare effetti negativi sugli operatori della filiera.

La riforma degli articoli 17-bis e 17-ter del DL 21/2022 (si ricorderà cosiddetto decreto Ucraina) in vigore dal 18 dicembre scorso introduce infatti un sistema più strutturato per la gestione dei pallet e punta a rendere più trasparente l’interscambio.

Tuttavia, alcuni suoi aspetti rischiano di determinare problemi interpretativi verso i vettori assegnando responsabilità e compiti sulla loro gestione che in verità questi ultimi non sono in grado di controllare poiché non rientranti nelle loro sfere di competenza e di attività.

Sappiamo che la gestione dei pallet non rientra nel contenuto naturale del contratto di trasporto. Essa potrebbe diventare un onere in capo al vettore solo attraverso un accordo specifico e remunerato.

Quindi occorre prestare attenzione ora e prevedere clausole specifiche nei contratti con la committenza in linea con l’art 11 bis dlgs 286/2005 che regolamentino correttamente esclusioni di responsabilità nella restituzione dei pallets in capo ai vettori o se sussistente detto obbligo lo disciplinino in maniera idonea e remunerata.

Già si era evidenziata circa 3 anni fa al primo apparire della normativa pallets di cui al decreto 22/21, la singolarità della norma che non accennava a quelle norne del Decr. Lgs. n. 286/2005 e neppure emergeva apparentemente alcun coordinamento tra le due discipline.

E con il Decreto Legge – 21/05/2025, n.73, al Capo II, sembrava forse esservi un maggior coordinamento tra le due discipline.

Il Decreto73/2025 lo ricordiamo ha modificato l’art. 11-bis del D. Lgs. n. 286 del 2005 con l’espresso richiamo ai “servizi ancillari” al trasporto, tra cui sono inclusi i servizi di imballaggio. In questo modo il vettore resterebbe irresponsabile rispetto alla gestione dei predetti supporti ai sensi dell’art. 11-bis nuove versione, nella misura in cui, non avendo provveduto direttamente ad approntare la merce si limiti a trasportarla a destinazione.

In particolare, il comma 2-bis è intervenuto come già commentato in precedenti newsletter sull’ambito di applicazione del citato comma 1, circoscrivendolo al caso in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell’esecuzione del trasporto, abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni a favore del vettore

 

Già si era commentato con le precedenti discipline 11 bis e 17 ter che una interpretazione coerente delle disposizioni del decreto 21 marzo 22 n. 21 avrebbe potuto poggiarsi sul diverso concetto tra detenzione e possesso desumibile, anche sulla base di alcune disposizioni internazionali in capo al vettore: quest’ultimo, caricando la merce da trasportare, ne prende naturalmente il possesso, ma non per quanto riguarda i pallet su cui è posizionata, che sarebbero da esso solo materialmente detenuti al fine di eseguire la consegna commissionata: solo in quella sede, infatti, si verificherebbe il ricevimento, da parte del destinatario, anche dei pallets sui quali è imballata la merce a lui inviata, approntata dal loro proprietario ovvero dal committente del trasporto. Pertanto, solo il destinatario della consegna sarebbe da considerarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17-ter, effettivo “ricevitore” dei pallet dove è posizionata la merce trasportata: invero, ben potrebbe immediatamente procedere allo sbancalamento della stessa, ovvero alla riconsegna di un egual numero di pallet rispetto a quelli ritirati, usando quelli giacenti presso il proprio magazzino. Pertanto, il vettore resterebbe irresponsabile rispetto alla gestione dei predetti supporti ai sensi dell’art. 11-bis, nella misura in cui, non avendo provveduto direttamente ad approntare la merce si limiti a trasportarli a destinazione.

Peraltro la nuova normativa (art 17 ter) che si applica espressamente solo ai traffici nazionali esordisce ora con la locuzione “ferme restando le disposizioni dell’art 11 bis dlgs 286/05” mentre prima non aveva alcun collegamento e apparentemente ignorava l’art 11 bis e le sue disposizioni!.

Ebbene se in base al nuovo 11 bis di cui al recente decreto 73/25:” 1 Nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell’esecuzione del trasporto, abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni in favore del vettore, il vettore medesimo, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate; 2 Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita…” in tali ipotesi i vettori sono irresponsabili per la gestione e restituzione dei pallets e le operazioni sono svolte da terzi, come si può poi ritenerli automaticamente responsabili di dette operazioni secondo la recentissima legge?

In questo frangente lo rimarchiamo il contratto di autotrasporto diventa ancor più fondamentale e chiare e attente dovranno essere le sue previsioni in modo da evitare qualsiasi ambiguità e attribuzione di compiti in capo ad operatori che siano estranei a determinate sfere di azione e quindi salvo diversi accordi remunerati, dispensati dalle stesse.

Circa l’emissione di voucher sempre più digitalizzati nel tempo e la loro gestione in capo al vettore ove previsto peraltro non vediamo delle incompatibilità assolute con la vigente normativa, nella misura in cui le attività accessorie cui il vettore è tenuto in assenza di piena disponibilità, relativamente ai pallet, da parte del destinatario della merce trasportata, vengano adeguatamente remunerate.

In conclusione, a prescindere dalla criticità insite nella sua redazione, la nuova normativa potrebbe consentire una ottimizzazione dei servizi di magazzino e di distribuzione, se adeguatamente supportata da una competente contrattualistica che tenga conto dei rispettivi ruoli, responsabilità, competenze, oneri e corrispettivi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni approfondimento necessario.

Avv. M. Cristina Bruni 

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