Questo mese vi parliamo della sentenza della Corte di Cassazione n. 16471/2025 secondo cui danneggiare il cronotachigrafo è un vero e proprio reato (penale).

La Cassazione in sezione penale è tornata infatti a pronunciarsi sulla questione relativa alla manomissione del dispositivo cronotachigrafico, stavolta rispetto a precedenti decisioni già da noi condivise, da parte del conducente, ribadendo, per tale fattispecie, l’incriminabilità ai sensi dell’art. 437 del Codice Penale.

Secondo i giudici di legittimità non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione di cui all’art. 179 cod. strada (che punisce con una sanzione amministrativa chi  mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso) e quella di cui all’art. 437 cod. pen. (che sanziona l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro) attesa la diversità non solo dei beni giuridici tutelati ovvero, rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza dei lavoratori, ma anche strutturale tra le fattispecie, sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo.

Se l’autista  oltre a manomettere il dispositivo ha anche circolato alla guida del veicolo, sarà chiamato a rispondere di entrambi gli illeciti fra loro indipendenti, quello penale (art. 437 cod. pen.) e quello amministrativo (art. 179, comma 2, cod. strada).

Il cronotachigrafo infatti non costituisce soltanto uno strumento di rilevazione e monitoraggio dei tempi di guida, disponibilità, riposo, e di svolgimento di altre mansioni, ma rappresenta altresì un’apparecchiatura destinata a prevenire eventuali infortuni sul lavoro a carico dell’autista, prevenzione che si fonda anche sul rispetto delle norme europee in materia di periodi di impegno del conducente di autoveicoli soggetti ai Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.

È questa la logica che la Cassazione Penale, con la recente sentenza qui sinteticamente esaminata è tornata a ribadire. Trattasi di un principio, già affermato in precedenti pronunce dalla Suprema Corte,.

La principale conseguenza della riaffermazione di tale principio è, dunque, quella di assicurare un duplice presidio sanzionatorio a condotte solo apparentemente e solo parzialmente sovrapponibili, ma che sostanzialmente sono invece dotate di una loro intrinseca autonomia, in quanto idonee a menomare o addirittura annullare l’efficacia di uno strumento avente duplice finalità, sia interna di prevenzione degli infortuni dei lavoratori mobili, sia esterna di riduzione dei rischi connessi alla circolazione stradale di autoveicoli destinati al trasporto di merci ovvero di passeggeri. L’ ottica della Suprema Corte è dunque garantista.

Nello specifico, i giudici di legittimità, nel “dare continuità all’orientamento ermeneutico hanno correttamente escluso la “sussistenza di un rapporto di specialità tra le due norme in discussione”, in forza proprio del disposto contenuto nell’art. 15 del Codice Penale, “tenuto conto sia della diversità dei beni giuridici da esse, rispettivamente, tutelati (la sicurezza della circolazione stradale dall’art. 179 cod. strada e la sicurezza dei lavoratori dall’art. 437cod. pen.), sia della diversità strutturale delle due fattispecie sui piani oggettivo e soggettivo”.

Detta decisione ha confermato l’incriminabilità dell’autista, ai sensi dell’art. 437 del Codice Penale, per aver danneggiato (nello specifico mediante l’applicazione di un magnete) il funzionamento del cronotachigrafo.

Ma la violazione del danneggiamento / manomissione del cronotachigrafo, oltre che perpetrata dal conducente, lo ricordiamo può essere messa in atto anche dall’impresa / datore di lavoro, come si può evincere dalla disamina della norma incriminatrice, che punisce “chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, …”.

Occorre dunque prestare massima attenzione e rispetto per evitare di incorrere nella sanzione penale con tutte le conseguenze che essa comporta per le imprese di autotrasporto e il loro delicato e complesso equilibrio.

Avv. Maria Cristina Bruni
Senior Partner

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