Parliamo ancora di logistica stavolta con risvolti sulla responsabilità solidale contributiva e retributiva ovvero venendo alle norme di legge: art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, VS art. 83-bis, D.L. n. 112/2008.
L’art. 1677 bis codice civile in materia di appalto – rubricato “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”, prevede che se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.
Il contratto di logistica è incastonato nell’appalto di servizi. Da questo discende che le regole sull’appalto entreranno in gioco esclusivamente alla luce delle singole prestazioni e/o per colmare gli eventuali vuoti di disciplina.
Il tema affrontato oggi tra i tanti sull’argomento: Quale disciplina della solidarietà si applica ai lavoratori coinvolti? La risposta resta controversa e la regolamentazione contrattuale tra le parti resta di fondamentale importanza e non va sottovalutata.
In base all’attività concretamente svolta gli addetti al trasporto dovrebbero essere assoggettati all’art. 83-bis, D.L. n. 112/2008; gli altri addetti dovrebbero essere assoggettati all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003?
Naturalmente, l’alternativa tra la responsabilità solidale ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 sull’appalto, e quella ex art. 83-bis, D.L. n. 112/2008 sul trasporto, non è neutra. Infatti, i due modelli di corresponsabilizzazione del committente sono differenti. Infatti, quella sancita in materia di appalti è un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che grava sul committente a prescindere da colpa, negligenza e/o partecipazione diretta all’inadempimento datoriale. Peraltro in data 2 marzo 2024 è stato pubblicato il DL 19/2024 convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella G.U. n. 100 supp. del 30 aprile 2024 (l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Nota n. 521/2024 ricognitiva delle novità introdotte dal Decreto che invitiamo a leggere come sintesi delle novità) che fra le varie novità ha introdotto all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 il comma 1-bis secondo cui: “Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”. Ciò in un’ottica più tutelante per i lavoratori interessanti che dovrebbero dunque vedersi riconosciuti i diritti contenuti nel CCNL applicabile.
Per converso, la responsabilità solidale ex art. 83-bis, D.L. n. 112/2008, si fonda sul modello dell’accountability, che viene utilizzato per sanzionare il committente che non abbia verificato prima l’affidabilità dei suoi partners commerciali. In questa prospettiva la legge delinea una procedura di due diligence che, ove osservata, determina l’esonero del committente dalla solidarietà passiva.
L‘art. 83-bis, D.L. n. 112/2008 prevede che il committente/subcommittente debba assicurarsi, prima della stipulazione del contratto di trasporto/subtrasporto, che il vettore sia in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, accedendo ad un’apposita sezione del portale dell’Albo dell’autotrasporto e/o acquisendo il DURC non anteriore a tre mesi. Riportiamo di seguito l’articolo nei suoi punti principali.
La responsabilità solidale in materia di trasporto opera nel più breve termine decadenziale di un anno dalla cessazione del contratto (rispetto ai due anni dell’appalto). La stessa responsabilità solidale trova applicazione nel solo ambito del trasporto “su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo” (art. 2, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 286/2005). La tesi sostenuta da alcuni secondo cui la convivenza di due diversi regimi di solidarietà del committente a fronte della stipulazione di un unico contratto di logistica che preveda, anche lo svolgimento del servizio di trasporto, non è pacifica.
Per superare queste criticità alcuni hanno suggerito di valorizzare la clausola di salvaguardia contenuta nell’inciso finale dell’art. 1677-bis c.c., che permette di applicare la normativa sul contratto di trasporto all’attività di trasferimento di cose solo in “quanto compatibile” con la disciplina generale dell’appalto.
È stato in particolare osservato che l’art. 83-bis, D.L. n. 112/2008, dovrebbe essere classificato come “norma eccezionale” rispetto al modello generale di solidarietà sancito dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003(52). E poiché il contratto di logistica integrata è collocato sistematicamente nel perimetro regolativo degli appalti (Titolo III, Capo VII del Codice civile), l’applicazione della garanzia di ordine generale dovrebbe prevalere e interessare tutti i lavoratori.
Questa posizione è stata condivisa e fatta propria dal Ministero del Lavoro (l’Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2022).
Tuttavia la corretta contrattualizzazione dei rapporti e l’individuazione delle fattispecie oggetto degli stessi con previsione quindi di clausole apposite è di fondamentale importanza per gli operatori e consente di edificare la disciplina più confacente alle specificità del caso concreto nell’interesse delle parti.
Lo studio rimane a disposizione per ogni utile approfondimento.
NEWSLETTER 9/2024