Questo mese ci occupiamo di una questione legata alla responsabilità vettoriale, tema delicato per le imprese di autotrasporto che coinvolge il rapporto con la committente, quello con la compagnia di assicurazione e in caso di subvezione quello con il subvettore incaricato.

Il Tribunale di Milano (sentenza n. 1522/2026) lo affronta risolvendolo in maniera più sfavorevole al vettore per certi versi, discostandosi dall’orientamento sul tema della Corte di Cassazione.

I fatti

Il giudizio nasce da un trasporto nazionale su gomma affidato da una committente ad un vettore; all’arrivo risultano mancanti 5 colli (103 articoli). L’autista, dichiara nella denuncia di non sapere “in che modo e/o quando” i colli siano stati sottratti o smarriti. L’assicuratore dell’assicurata committente indennizza € 15.787,64 (al netto franchigia) e agisce in surroga ex art. 1916 c.c. contro il vettore. Il vettore chiama in manleva il sub-vettore, che a sua volta chiama l’ulteriore sub-vettore, eccependo tra l’altro limiti ex art. 1696 c.c. e prescrizione annuale; il sub sub vettore rimane contumace.

Questioni e motivi della decisione

Il Tribunale qualifica il rapporto come contratto di trasporto di cose ex art. 1678 c.c. e applica la responsabilità “ex recepto” ex art. 1693 c.c., presunta a carico del vettore sino alla riconsegna, superabile solo con prova di caso fortuito, vizi/natura delle cose o fatto del mittente/destinatario. Ribadisce che, se il mittente affida il trasporto a un vettore che si avvale di sub‑vettore, non sussiste solidarietà verso il mittente: il vettore contrattuale risponde ex art. 1218 c.c. anche per il fatto del sub‑vettore (Cass. 18299/2003; 19050/2003). In punto quantum, il danno si determina ex art. 1696 c.c., ma il limite legale non opera se vi è dolo/colpa grave del vettore o dei suoi ausiliari.

Circa l’inadempimento del vettore: pacifica è la presa in carico e l’ammanco; nessuna esimente provata. Responsabilità contrattuale del vettore affermata.

Surroga dell’assicuratore: provati polizza, pagamento indennizzo e conseguente legittimazione attiva della assicurazione del committente del servizio.

Danno: il valore della merce è provato con fattura, note di credito e CTU.

Limiti ex art. 1696 c.c.: esclusi per “colpa grave”, desunta dall’assenza di qualsiasi spiegazione sulla sparizione, indice di negligenza nella gestione del trasporto.

Prescrizione: eccezione dichiarata inammissibile e comunque infondata; atti interruttivi documentati e assenza di rapporto diretto tra attrice e terza chiamata che giustifichi l’art. 2951 c.c..

Manleve: il vettore deve tenere indenne la mittente; il subvettore deve tenere indenne il vettore.

Conformità agli orientamenti della Cassazione

Il quadro ricostruttivo è in linea con: la presunzione ex recepto ex art. 1693 c.c., superabile solo con prova specifica di causa estranea e imprevedibile/inevitabile; la responsabilità del vettore contrattuale ex art. 1218 c.c., è integrale verso il mittente; i limiti ex art. 1696 c.c. sono qui inapplicabili solo se venga accertata in concreto la colpa grave del vettore o dei suoi ausiliari, che non è mai presunta, con valutazione delle circostanze. Tuttavia, va rilevato che la Corte di cassazione richiede un accertamento “in concreto” della colpa grave e nega che la mera mancata spiegazione dello smarrimento basti a disapplicare i limiti: occorrono fatti sintomatici di straordinaria imprudenza/negligenza (es. reiterazione di rapine, cautele omesse). La motivazione del Tribunale, che desume la colpa grave dall’assenza di spiegazioni dell’autista, può apparire più rigorosa rispetto al canone di legittimità, che esige un quid pluris rispetto al semplice mancato superamento della presunzione ex art. 1693 c.c..

Tutele operative per i vettori (per andare esenti o limitare la responsabilità)

Documentare la custodia: check‑in/out di carico e colli, sigilli numerati, fotoscansioni; conservare e produrre tempestivamente tali evidenze per vincere la presunzione ex art. 1693 c.c..

Misure anti‑sottrazione proporzionate al valore/appeal della merce: la formazione e le istruzioni precise del personale viaggiante sono fondamentali, anche per la scelta di percorsi sicuri (autostrade), parcheggi vigilati, soste ridotte, doppio equipaggio quando opportuno, allarmi/immobilizer/GPS; l’omissione di cautele rende più agevole l’accertamento della colpa grave in concreto.

Selezione e controllo dei sub‑vettori (ricordiamo, tema non trattato nel giudizio in esame, che vige il divieto ex lege di subsubtrasporto proprio per consentire la tracciabilità del carico!): due diligence su affidabilità e dotazioni; flussi informativi su pregresse rapine/sinistri; clausole di manleva e standard minimi di sicurezza;

Gestione dei sinistri e prova del caso fortuito: raccolta immediata di verbali, video, report meteo, evidenze di effrazione; la prova specifica di evento estraneo/inevitabile è decisiva.

Prescrizione e legittimazioni: tracciare atti interruttivi e la surroga assicurativa con prova dell’indennizzo, come richiesto dalla giurisprudenza.

In conclusione, la sentenza conferma la responsabilità ex recepto del vettore e la manleva lungo la filiera; è allineata ai principi codicistici e ai precedenti sulla catena vettoriale. Sulla deroga ai limiti ex art. 1696 c.c. per colpa grave, la Cassazione esige un accertamento fattuale qualificato: i vettori devono quindi predisporre cautele e prove idonee per dimostrare l’assenza di colpa grave e mantenere il beneficio della limitazione.

A disposizione per ogni utile approfondimento.

Avv. M. Cristina Bruni 

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