Nella sempre crescente internazionalizzazione dei servizi può accadere che la merce in partenza dall’Italia e con destinazione un Paese estero subisca danneggiamenti/avarie di vario genere scoperti alla sua riconsegna a destino. La normativa applicabile come noto in tal caso è la convenzione di Ginevra cosiddetto CMR.

Ricordiamo come lo stato della merce al momento della presa in consegna sia quello risultante dalla lettera di vettura la quale, fino a prova contraria, fa fede delle condizioni del contratto e del ricevimento della merce da parte del vettore. Se la lettera di vettura non contiene riserve motivate del vettore, si presume che, al momento del ricevimento, la merce e il suo imballaggio fossero in buono stato apparente e che il numero dei colli, i loro contrassegni e i loro numeri fossero conformi alle indicazioni della lettera di vettura.

Se il destinatario ha ricevuto la merce senza averne accertato lo stato in contraddittorio con il vettore o senza aver comunicato le sue riserve al più tardi nel momento della riconsegna, ove si tratti di perdite o avarie apparenti, o entro 7 giorni dalla riconsegna ove si tratti di avarie non apparenti, indicando genericamente la natura della perdita o dell’avaria, si presume, fino a prova contraria, che egli abbia ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura.
Ove si tratti di perdite o di avarie non apparenti, le riserve di cui sopra devono essere fatte per iscritto. Qualora lo stato della merce sia stato accertato in contraddittorio dal destinatario e dal vettore, la prova contraria al risultato di tale accertamento può essere fatta solo ove si tratti di perdite o avarie non apparenti ed il destinatario abbia comunicato riserve scritte al vettore entro 7 giorni dall’accertamento medesimo.
La Convenzione ha perciò adottato, con riferimento al sistema delle riserve, una maggiore tutela dei diritti del destinatario rispetto alla normativa nazionale, in assenza di una riserva; nella CMR infatti non incorre in alcun effetto preclusivo dei diritti nascenti dal contratto di trasporto. L’unica conseguenza per il destinatario in assenza di riserve sarà quella di dover superare, con la prova contraria, la presunzione a favore del vettore di conformità della merce ricevuta con quanto dichiarato nella lettera di vettura (tramite ad es. foto dichiarazioni testimoniali, ed evidenze di vario genere).
Infine sulla legittimazione a richiedere i danni anche questa questione spesso controversa, la giurisprudenza ha ritenuto che quella del destinatario non sia una legittimazione di tipo esclusivo bensì alternativo rispetto a quella del mittente, e ciò a seconda di quale sia la sfera patrimoniale sulla quale i danni esplicano i loro effetti. Ovviamente ogni caso è a sé e pertanto andranno esaminati volta per volta i dettagli della fattispecie che si viene a delineare. Importante resta sempre una corretta contrattualizzazione.

Avv. Maria Cristina Bruni
Senior Partner

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