La polizia stradale ha ripreso ad elevare oltre ai verbali per violazioni al codice della strada come ad esempio l’eccesso di velocità anche la violazione nell’ambito della responsabilità condivisa tra gli operatori della filiera del trasporto, dell’art 7 comma 4 e 6 della dlgs 286 per la mancanza di istruzioni a bordo mezzo con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 7.

Spesso questo secondo verbale a differenza del primo viene notificato a distanza di moto tempo.

Prima di entrare nel merito della questione ci teniamo ad evidenziare che occorre sempre stare molto attenti a che questo secondo verbale non sia stato notificato oltre il termine prescritto per la notificazione, pari a 90 giorni dalla data di accertamento dall’asserita violazione

In caso di tardiva ed intempestiva notifica infatti l’obbligo di pagamento potrebbe essere estinto.

Quindi in questi casi suggeriamo di attivarsi immediatamente e in prima battuta sentire la Polizia nel caso volesse intervenire in “autotutela”; altrimenti si potrebbe ricorrere al Giudice di pace territorialmente competenze eccependo l’illegittimità del verbale.

Nel merito della questione ricordiamo le istruzioni scritte siano necessarie per verificarne la compatibilità con le norme sulla sicurezza stradale e sociale.

La legge prevede: “Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo , verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite dal vettore in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella documentazione di trasporto (DDT, e documenti di accompagnamento merce, lettera di vettura etc). In mancanza delle istruzioni a bordo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore ed al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme… Ai fini dell’accertamento di responsabilità sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni: art. 61 sagoma limite, art 62 massa limite; art. 164 sistemazione del carico sui veicoli articolo 174 durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose

Su queste basi sono stati elevati numerosi verbali di contravvenzione in cui in prima battuta viene contestato il mancato rispetto in capo all’autista ad esempio dell’art 142 codice della strada (limiti di velocità) e al vettore nell’ambito della responsabilità condivisa tra gli operatori della filiera del trasporto, la violazione dell’art 7 comma 4 e 6 della dlgs 286 per la mancanza di istruzioni a bordo mezzo con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 7.

Si può fare opposizione al verbale avanti al Giudice territorialmente competente, in assenza della possibilità di esibire la documentazione alle autorità in una fase successiva all’accertamento.

Ma come prevenire l’elevazione dei verbali?

La soluzione più completa e tutelante  resta sempre la redazione di uno specifico accordo quadro scritto tra committente e vettore che regolamenti nello specifico le competenze di ciascuno; occorre che venga evidenziato al vettore di istruire all’uopo gli autisti in modo che tutto il personale viaggiante abbia la documentazione idonea a bordo camion e in caso di contestazione/violazione di uno degli articoli del codice della strada vigente, detto personale sia in grado di esibire e di dichiarare nello spazio apposito del verbale di contravvenzione al codice della strada, che tipo di documentazione o di istruzioni all’autista, vi sia a bordo del mezzo.

In questo modo si dovrebbe evitare la sanzione di cui alla responsabilità condivisa senza dover ricorrere sempre alla autorità giudiziaria.

L’articolo 8 del dlgs 286/2005 stabilisce che in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l’esistenza, l’autorità competente entro 15 giorni dalla contestazione della violazione richiede ai soggetti interessati (vettore, committente, caricatore, proprietario della merce) la presentazione entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di copia del contratto in forma scritta. L’ autorità applicherà le sanzioni amministrative solo in caso di accertata responsabilità dei soggetti, oppure in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta. Nello specifico il contratto scritto rispetto alle mere istruzioni scritte per l’esecuzione del servizio all’autista fornisce ulteriori elementi di tutela.

Infatti nell’accordo quadro tra cliente committente e vettore e tra subcommitente e subvettore si possono rendere ancora più chiare le istruzioni compatibili con la normativa sulla sicurezza e prevedere espressamente penali, clausole di risoluzione del contratto, risarcimenti e rimborsi delle spese e dei danni conseguenti alla mancata loro osservanza, anche con riferimento alla omessa esibizione della documentazione di legge alle autorità in caso di accertamento su strada. In questo modo l’operatore “virtuoso” potrà andare esente anche da ipotetiche sanzioni per fatti a lui non imputabili e che potrebbero coinvolgerlo per negligenza o imperizia di altri.

Se invece ci si vuole limitare ad avere a bordo del camion le istruzioni scritte per l’esecuzione del trasporto, queste possono essere specificate nel documento di trasporto, nel DDT o nella bolla di accompagnamento.

Fondamentale però per l’efficacia e la validità ai fini ed effetti di legge delle istruzioni scritte da parte della committente al vettore è che queste non siano codificate a priori in modo standardizzato e generico ma siano calzanti a seconda della tipologia del trasporto effettuato. Infatti se sono standardizzate e generiche il rischio è che non vengano considerate efficaci e valide dalle autorità

 

Avv. Maria Cristina Bruni                                                                                                                               Avv. Marisabel Muscatiello

Newsletter 5/2023