Questo mese ci occupiamo di un veicolo che, obbligato all’uso del limitatore di velocità, circolava alla velocità superiore al limite di taratura dell’apparecchio e di una interessante sentenza (Giudice di Pace di Agrigento n. 3611 del 3 dicembre 2024) in un giudizio di opposizione conseguito alla notifica ad un’impresa di trasporti di un verbale di contestazione di violazione al codice della strada emesso ex art. 142, comma 11 D. Lgs. 285/92 quale obbligata in solido con il suo autista.
Il verbale veniva redatto, e contestato successivamente all’accertamento della presunta responsabilità del trasgressore, riportando la seguente descrizione dell’infrazione:
“Art. 142/11 in data 12/6/2024 alle ore 01:39 (UTC), quale titolare della licenza in conto terzi del veicolo sopra indicato, obbligato all’uso del limitatore di velocità, circolava alla velocità di 104 km/h, che detratta la tolleranza di 6 km/h pari al 5%, marciava ad una velocità di 98 km/h, superando così il limite di taratura dell’apparecchio di 8 Km/h. Infrazione emessa a seguito di controllo del conducente dall’esame delle stampe effettuate dal cronotachigrafo digitale che vengono allegate al presente verbale”.
Il verbale riferito all’eccesso di velocità conseguiva ad una ricostruzione e valutazione postuma al controllo su strada fondata esclusivamente su un non meglio precisato “controllo del conducente” e dalla disamina “delle stampe del cronotachifìgrafo digitale”, come, del resto, espressamente dichiarato dai Pubblici Ufficiali. L’automezzo di proprietà del ricorrente sottoposto a controllo ed oggetto di verbale di contestazione era dotato di cronotachigrafo digitale nonché di limitatore di velocità regolarmente installati come previsto dal Codice della Strada.
L’impresa si rivolgeva al nostro Studio che presentava opposizione al verbale per alcuni motivi fra cui principalmente la contrarietà del verbale alle norme comunitarie.
Si discute in particolare sull’utilizzabilità o meno delle informazioni ricavate dal cronotachigrafo, per elevare sanzioni sul superamento dei limiti di velocità.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è, difatti, pronunciata sul tema, con sentenza 9 settembre 2021, causa C-906, fornendo corrette indicazioni all’art. 3, lett. a) e dell’art. 19, par. 2, del Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia di trasporto su strada e utilizzo dell’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti. Numerose fonti UE si sono susseguite nella regolamentazione della materia oggetto di causa.
Il Considerando 17 del Regolamento CE n. 561/2006, disciplina i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza tra le diverse tipologie di trasporto via terra, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il Regolamento, inoltre, mira a ottimizzare il controllo e l’applicazione delle disposizioni da parte degli Stati membri nonché a promuovere la comune adozione di best practices nel settore dei trasporti su strada.
Da una semplice lettura della citata normativa comunitaria si evince, senza alcun dubbio, la previsione espressa che il tachigrafo possa essere utilizzato esclusivamente per registrare e far rispettare i tempi di guida e di riposo non certo per sanzionare asserite violazioni postume al superamento del limite di velocità, di cui, peraltro, nella fattispecie non era dato conoscere né il motivo, né il tratto di strada, men che meno accertate dalla polizia.
L’Italia, peraltro, al riguardo è stata oggetto di una procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE per contrasto con le norme regolamentari che consentirebbero di utilizzare i dati tachigrafici solo per accertare le violazioni dei tempi di guida, riposo e interruzioni di cui al Reg. (CE) n. 561/2006, non anche le violazioni ai limiti di velocità.
Il Ministero ha chiarito che la multa per eccesso di velocità si può erogare solo quando l’organo accertatore “abbia avuto diretto riscontro” delle violazioni o che esse siano “riconducibili a poco tempo prima del controllo, tali che possano essere riferibili in modo certo a uno specifico luogo”. Se manca poi anche l’informazione sul tipo di strada dove è stato compiuto il presunto eccesso di velocità o sul limite in essa vigente “non si potrebbe determinare l’entità del superamento necessaria per l’applicazione delle diverse sanzioni”.
E, dunque, nel nostro caso, la sanzione è stata illegittimamente irrogata mancando l’indicazione dei dati necessari e completamente assente il luogo dove sarebbe stata commessa la violazione.
Inoltre, come spiegato dalla normativa UE, il tachigrafo non può essere utilizzato per elevare sanzioni per superamento dei limiti di velocità, ma solo per registrare i tempi di guida e di riposo.
Anche la giurisprudenza di merito si è allineata.
I diversi giudici interpellati, hanno, pertanto, statuito che dal cronotachigrafo non è possibile desumere il superamento dei limiti di velocità “che il superamento del limite di velocità non è previsto dalla normativa europea come un’infrazione cui sia possibile risalire – e quindi sanzionare – attraverso l’estrapolazione e la lettura dei dati del cronotachigrafo”.
La sentenza
Osserva il Giudice in accoglimento alla opposizione come la vexata quaestio si è incentrata sull’utilizzabilità o meno delle informazioni ricavate dal cronotachigrafo, per elevare sanzioni sul superamento dei limiti di velocità.
A tale proposito la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 9 settembre 2021, causa C-906/ sull’interpretazione dell’art. 3, lett. a) e dell’art. 19, par. 2, del Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia di trasporto su strada e utilizzo dell’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti. Numerose fonti UE si sono susseguite nella regolamentazione della materia oggetto di causa. La normativa comunitaria, pertanto, prevede l’utilizzo del tachigrafo solamente per controllare ore di guida, pause ed i turni di riposo, e non certo per elevare infrazioni al superamento dei limiti di velocità.
Infatti il Regolamento, all’art. 6, par. 5, stabilisce i periodi temporali massimi di guida giornaliera, settimanale e quindicinale e prevede che il conducente debba registrare le “altre mansioni” svolte (cioè attività diverse dalla guida compiute nell’orario di lavoro) e qualsiasi operazione svolta anche per un diverso datore di lavoro, anche se estranee al campo di applicazione del Regolamento, nonché i tempi di disponibilità dall’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato.
Osserva il Giudicante che, nella specie, gli operatori hanno accertato l’infrazione ictu oculi attraverso la lettura delle stampe del cronotachigrafo digitale, da dove si evinceva che il conducente superava in più occasioni il limite di taratura del tachigrafo fissato a 90 Km/h; vi è da dire che nel caso di specie gli stessi operatori della Polizia Stradale hanno contestato non un eccesso di velocità, ma il superamento dei limiti di taratura di un apparecchio mal funzionante che avrebbe dovuto fare in modo che il veicolo non arrivasse ad elevate velocità (nella specie 104 Km/h rilevati dalla lettura della stampa dei crono) atteso che la taratura prevista dalla norma è pari a 90 Km/h.
Ribadisce il Giudicante che ai sensi del citato Regolamento comunitario n. 165/14, il cronotachigrafo non può essere utilizzato come prova dell’infrazione di eccesso di velocità. La normativa europea, infatti, prevale sulle leggi interne di ogni stato UE non ancora conformi.
Come anticipato, inoltre, nel verbale impugnato non era possibile evincere né il tratto di strada ove sarebbe avvenuta l’asserita infrazione né in che data, se in autostrada, in strada provinciale ecc., ragion per cui – conferma il Giudicante – non essendovi certezza del luogo e del tempo in cui la violazione sarebbe stata commessa, la stessa infrazione rilevata è affetta da nullità, atteso che il verbale di contestazione deve sempre contenere tutti gli elementi essenziali che lo compongono, tra cui le specifiche dell’infrazione (indicazione del giorno mese ed anno, luogo e tratto di strada).
Da quanto emerso vi è stato il pieno accoglimento delle ragioni dell’autotrasportatore e l’annullamento del provvedimento impugnato.
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