La corretta sistemazione e il fissaggio del carico su strada sono una responsabilità condivisa lungo l’intera filiera logistica, perché un carico mal fermato costituisce un pericolo concreto per la sicurezza e può coinvolgere caricatore, vettore, committente e proprietario in caso di incidente. Il quadro è ampio e intreccia norme italiane, direttive europee e standard tecnici, richiedendo aggiornamento costante e prassi operative adeguate.
Il Codice della Strada disciplina sagoma, masse e sistemazione del carico (in particolare art. 164 e 167) e prevede sanzioni e misure ripristinatorie in caso di violazioni, anche con effetti sulla prosecuzione del viaggio.
Il D.Lgs. 286/2005 attribuisce al caricatore la responsabilità “in ogni caso” per masse e corretta sistemazione del carico ai sensi degli artt. 61, 62, 164 e 167 CdS.
A livello UE, la Direttiva 2014/47/UE (art. 13 e Allegato III) fissa criteri di controllo su strada del fissaggio e rinvia alla norma EN 12195-1 per il calcolo delle forze d’ancoraggio. Sono elencate anche norme di prodotto e di veicolo, tra cui EN 12195-2 (cinghie), EN 12195-3/-4, EN 12640 (punti di ancoraggio) ed EN 12642 (resistenza della struttura). In Italia, i Decreti MIT n. 214 e 215 del 19/05/2017 hanno recepito la Direttiva nel sistema interno, mentre la nota ministeriale del 29/10/2019 chiarisce la contestazione al caricatore per “inidonea sistemazione” ex art. 7, c. 7, D.Lgs. 286/2005.
Il D.Lgs. 286/2005 definisce i soggetti: vettore, committente, caricatore, proprietario della merce. In caso di incidenti o violazioni, la responsabilità si declina per ruoli e può differenziarsi a seconda dell’esito (violazione o sinistro). Con contratto scritto, vettore, committente, caricatore e proprietario possono rispondere solidalmente con il conducente, se le istruzioni contrattuali risultano incompatibili con la sicurezza della circolazione.
Quanto alla ripartizione operativa: il caricatore risponde della corretta sistemazione e del rispetto delle masse; il vettore deve verificare e provvedere al fissaggio, e il conducente non può proseguire se il carico non è sistemato secondo le modalità di legge, con ritiro dei documenti fino alla messa in regola.
La giurisprudenza ha ribadito la responsabilità personale del conducente: la Cassazione penale (n. 7898/2022) ha confermato la colpa per omicidio colposo in un caso di caduta di carico non fissato, richiamando l’obbligo dell’art. 164 CdS e valorizzando la consapevolezza professionale del rischio. Le Linee Guida europee ricordano che tutti gli attori concorrono alla corretta fissazione e raccomandano accordi contrattuali sulle responsabilità funzionali.
Nel fissaggio con cinghie, l’Allegato III impone di applicare la EN 12195-1 per dimensionare le forze di ancoraggio; per le cinghie in tessuto si applica la EN 12195-2, in combinazione con requisiti su punti di ancoraggio (EN 12640) e resistenza della struttura (EN 12642). La scelta e l’uso delle cinghie richiedono idoneità al carico, buono stato, etichette leggibili e, ove necessario, dispositivi per aumentare l’attrito (es. tappetini), con sostituzione in caso di usura o danni. L’adeguatezza del fissaggio è oggetto di verifica su strada secondo i criteri dell’Allegato III.
Sul piano operativo, il caricatore spesso si confronta con mezzi e attrezzature del vettore di qualità variabile; per questo è essenziale analizzare i carichi ricorrenti e predisporre schede operative che standardizzino posizionamento e ancoraggio.
La formazione di addetti al carico e conducenti è decisiva per assicurare prassi coerenti e consapevolezza dei rischi.
È utile disciplinare contrattualmente il ruolo di chi movimenta, acquisendo in anticipo le caratteristiche del veicolo e regolando le condizioni di accesso al sito, preferibilmente in forma multilingue.
Le recenti novità (DL 73/2025) rafforzano gli obblighi informativi di filiera e il diritto del conducente a presenziare in sicurezza alle operazioni, con attenzione ai tempi di sosta e agli indennizzi, che non devono comprimere la qualità del fissaggio.
In prospettiva, la proposta di revisione della Direttiva 2014/47/UE mira a rendere più sistematico il controllo del fissaggio; il processo è in corso e, allo stato, non introduce obblighi ulteriori rispetto al testo vigente, pur orientando verso almeno una valutazione visiva in fase iniziale. In conclusione, il principio cardine resta l’integrazione tra responsabilità del caricatore sulla sistemazione e dovere del vettore/conducente di assicurare un fissaggio conforme, documentabile e verificabile.
Va detto che non sempre per le modalità di carico il conducente possa verificare effettivamente la messa in sicurezza del carico.
Le imprese dovrebbero formalizzare responsabilità e standard tecnici nei contratti, adottare schede e checklist per i carichi critici, formare il personale e tracciare le scelte tecniche secondo EN 12195-1, inquadrando tali misure anche nei sistemi di gestione sicurezza (ISO 39001).
Lo Studio legale come sempre resta a disposizione per gli accorgimenti contrattuali più idonei alla messa in sicurezza ed alla corretta delineazione delle responsabilità e competenze in base alla sfera di azione.
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