Con sentenza n 1201/2023 recentemente il Tribunale di Bologna si è pronunciato sull’applicazione dell’art. 46 della L. 298/74, a norma del quale è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa chiunque disponga l’esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell’autorizzazione.
Nel caso di specie, era stata contestata la violazione dell’art. 46, comma 1, cit., in quanto il conducente del veicolo effettuava un trasporto di cose c/ terzi […] senza essere in grado di esibire licenza di trasporto comunitaria in originale (esibiva una copia fotostatica non conforme).
La società ricorrente ha impugnato il relativo verbale e la conseguente sanzione accessoria del fermo amministrativo in quanto era ed è regolarmente in possesso di licenza comunitaria, tant’è che il conducente l’aveva mostrata agli agenti, sia pur in fotocopia e priva di attestazione di conformità all’originale. Originale che, comunque, si sarebbe potuto produrre in qualsiasi momento su richiesta degli agenti accertatori.

Nello stesso senso vi sono svariate e numerose sentenze della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, ai sensi delle quali la violazione dell’art. 46 della L. 298/74, non sussiste se la licenza comunitaria autorizzativa del traporto merci in conto terzi è presente a bordo del veicolo e il conducente è in grado di esibirla agli organi accertatori, a nulla rilevando l’assenza di attestazione di conformità all’originale.
Sul punto è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 46 della L. 298/74 presuppone che sia effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata rilasciata, restando, invece, irrilevante che l’autorizzazione non sia momentaneamente nella sua disponibilità al momento del fermo (Cass. Civ., Sezione II, emessa in data 30 maggio 2007 n. 12697).
Ancora più di recente sempre la Suprema Corte di Cassazione si è espressa nello stesso senso, confermando che: “Per aversi trasporto di merci su strada in difetto di autorizzazione, sanzionato ai sensi dell’art. 46 della l. n. 298 del 1974, è necessario che venga effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l’autorizzazione non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione” (Cass. Civ., Sezione sez. II, 04 novembre 2019, n. 28283).

Ciò nonostante il Tribunale di Bologna nella sentenza in commento ha ritenuto non convincente le circostanze che la società ricorrente fosse regolarmente in possesso di licenza comunitaria e che il conducente l’avesse mostrata agli agenti seppure in copia fotostatica non conforme.
Il Tribunale di Bologna ha affermato che qualora un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro dell’Unione Europea effettui in Italia operazioni di trasporto di merci per conto terzi senza che a bordo del veicolo utilizzato si trovi l’originale o la copia certificata conforme all’originale della licenza comunitaria di cui è titolare, sussistono i presupposti per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 46, comma 1, l. n. 298/1974, non essendo rispettata, ed essendo dunque stata violata, la condizione» del Regolamento CE n. 1072/2009 che prescrive che detto titolo autorizzativo debba trovarsi a bordo del veicolo durante la sua circolazione (art. 4, paragrafo 4, Reg. cit.), condizione che è riportata anche nelle disposizioni generali stampate sul retro del relativo modello.

Il Giudice adito ha ritenuto preferibile l’orientamento della Corte di cassazione espresso, da ultimo, nella sentenza Cass., sez. II, 4 agosto 2022, n. 24168, secondo cui è obbligatorio il possesso della licenza in forma certificata (in originale o copia conforme) da esibire all’atto del controllo durante la circolazione del veicolo, non bastando una mera fotocopia, poiché si verte in ipotesi di illecito meramente formale di tipo omissivo, consistente nell’inosservanza di uno specifico obbligo di legge
Per tali motivi il Tribunale di Bologna ha confermato il verbale ai sensi dell’art. 46, comma 1, l. n. 298/1974.
Infine si dà atto che nella medesima sentenza il Tribunale di Bologna ha fra l’altro ritenuto ammissibile l’impugnazione davanti al Giudice di Pace del verbale di contestazione per violazione dell’articolo 46 della legge 6 giugno 1974 n. 298 con consequenziale applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo, senza dover passare obbligatoriamente prima dal Prefetto con pregiudizievole allungamento dei tempi, disattendendo l’ordinanza della Suprema Corte n. 20906/2021, ritenendo che la stessa non avesse preso affatto puntualmente posizione sul tema.

Avv. Maria Cristina Bruni                                                                                                Avv. Marisabel Muscatiello

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