La locazione di veicoli senza conducente (LSC) è il contratto con il quale il locatore dietro pagamento di un prezzo cede in godimento al locatario (e/o anche impresa utilizzatrice) uno o più veicoli, per un determinato periodo di tempo.

Con specifico riferimento alla locazione di veicoli adibiti al trasporto di merci si svolgono alcune considerazioni tenuto conto del graduale processo di liberalizzazione voluto dalla normativa comunitaria. La normativa nazionale di cui all’art. 84 CDS è infatti integrata dalla direttiva 2006/1/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2022/738 da ultimo recepita dal DL 13.6.2023 n. 69.

In particolare, la locazione dei veicoli adibiti a trasporto di merci:

– per il trasporto in conto proprio è consentita solo con veicoli di massa non oltre le 6 t immatricolati in Italia

– per il trasporto in conto terzi è consentita:

  • sia utilizzando veicoli di altre imprese di trasporto
  • sia acquisendo il veicolo da imprese nazionali o europee che esercitano attività di noleggio.

In ogni caso, i veicoli commerciali per trasporto cose in conto terzi acquisiti in locazione possono essere utilizzati dalle imprese italiane per l’esecuzione di trasporti sia nazionali sia internazionali che di cabotaggio.

La locazione di veicoli adibiti al trasporto cose e immatricolati in Paesi UE è ammessa non soltanto per le imprese italiane ma anche per le imprese di autotrasporto stabilite in Stati membri (SM) UE se rispettano le condizioni previste dalla normativa europea, per l’attività di trasporto internazionale o di cabotaggio.

La LSC può anche riguardare veicoli di impresa italiana concessi in godimento ad altra impresa di uno Stato membro UE. L’impresa italiana che intendesse concedere in utilizzo un proprio veicolo per un periodo determinato ad impresa di altro Stato membro dovrebbe informarsi opportunamente in ordine alla normativa vigente in tale Stato.

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Fermo quanto sopra, per l’attività di autotrasporto per conto terzi da parte di imprese italiane, la LSC è ammessa purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  • esista un contratto (stipulato in forma scritta, anche digitale) di sola messa a disposizione del veicolo;
  • il veicolo locato sia in esclusiva disponibilità dell’impresa utilizzatrice per la durata del contratto (è pertanto esclusa la sublocazione);
  • il veicolo sia guidato dal personale dell’impresa utilizzatrice.

Se non vengono rispettate tali condizioni, il veicolo in locazione non può essere oggetto di attività di autotrasporto per conto terzi, violando le disposizioni dell’art. 84 CDS.

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Quanto ai documenti da tenere a bordo, il legittimo uso del veicolo locato va provato con documenti in originale o copia autentica, in formato analogico o digitale, redatti nelle lingue nazionali delle rispettive parti, da tenere a bordo ed esibire in caso di controllo. Nello specifico i documenti da tenere a bordo sono:

  • il contratto di locazione o
  • l’estratto autenticato del medesimo.

Inoltre, il conducente non locatario deve avere a bordo, in formato cartaceo ovvero elettronico, uno dei seguenti documenti:

  • contratto di lavoro,
  • estratto autenticato,
  • foglio paga recente,
  • un atto equivalente.

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In merito a eventuali responsabilità derivanti dalla circolazione dei veicoli pesanti in locazione, fuori del territorio dello Stato non trova applicazione l’art. 196 CDS (che prevede la responsabilità solidale tra locatore e locatario per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria) e, per il regime peculiare relativo, occorre fare riferimento alle singole legislazioni nazionali dei paesi nei quali un veicolo si trovi a circolare, potendo quindi essere diversificato e avere diversa estensione a seconda dei medesimi.

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Si evidenzia che la direttiva n. 2022/738/UE di modifica della direttiva 2006/1/CE è stata recepita con il DL 13.6.2023 n. 69, che come noto necessita di conversione nei 60 gg dalla sua entrata in vigore.

In attesa della legge di conversione del DL sopra citato quella sopra illustrata e descritta rappresenta in estrema sintesi la panoramica della disciplina della locazione nazionale e internazionale dei veicoli destinati al trasporto delle merci, la quale come già anticipato è consentita previa stipulazione di un contratto di locazione nel rispetto delle condizioni ivi previste, pena l’applicazione di pesanti sanzioni. Sul punto si osserva che la normativa comunitaria e nazionale, pur prevedendo la necessità di un contratto in forma scritta quale prova da esibire in fase di controllo, non prevede un modello standard di contratto, per la cui redazione secondo i criteri di legge in ogni caso rimaniamo a disposizione.

Avv. Marisabel Muscatiello                                                                                                                           Avv. Maria Cristina Bruni

NEWSLETTER 7/2023