Sottoponiamo alla vostra attenzione Sentenza Corte di Cassazione sezione penale n. 40187 del 25 ottobre 2022 che si occupa della manomissione dell’apparecchiatura cronotachigrafica presente sugli automezzi.
Il procedimento ha avuto ad oggetto l’imputazione di cui all’art. 437 codice penale consistita nella condotta dell’imputato, quale datore di lavoro, esercitata rispetto all’adozione di cautele antinfortunistiche atte a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, con riferimento a 14 autisti.
In particolare, l’imputato, nella qualità di titolare di società di cui era amministratore, era accusato di aver utilizzato specifici accorgimenti (con i cosiddetti magneti) per impedire il regolare funzionamento del disco cronotachigrafo del mezzo, così impedendo la registrazione della velocità dei veicoli, dei tempi di guida e sosta, in sostanza consentendo ai dipendenti la guida degli automezzi per un numero di ore superiore a quello di legge. In questo modo avrebbe determinato un’incidenza della condotta sui periodi di riposo dei conducenti dei veicoli e, quindi, secondo i giudici di merito, determinando maggior rischio di causare incidenti, a danno della propria incolumità e della sicurezza pubblica.
La fattispecie sotto il profilo della violazione della norma incriminatrice di cui all’art. 437 cod. pen., è stata accertata nella sua sussistenza concreta sia in relazione al fatto in sé dell’alterazione o danneggiamento del cronotachigrafo imposte ai dipendenti, sia a quello dell’omesso controllo circa il regolare funzionamento di impianti diretti a prevenire infortuni sul lavoro.
La Cassazione con questa sentenza ha respinto le doglianze del datore di lavoro presentate con ricorso alla Suprema Corte. Secondo la Corte non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione di cui all’art. 179 (secondo comma) C.d.S. e quella di cui all’art. 437 cod. pen., stante la diversità non solo dei beni giuridici tutelati costituiti dalla sicurezza della circolazione stradale (comprensiva di quella degli utenti terzi, diversi da colui che circoli alla guida del veicolo col cronotachigrafo manomesso) e dalla sicurezza dei lavoratori (e dunque dello stesso autore della violazione, se conducente del veicolo) quanto soprattutto della natura strutturale delle due fattispecie sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo.
Del resto, in tale caso, il datore di lavoro che imponga l’alterazione di un apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni, risponde del reato di cui all’art. 437 cod. pen., atteso che tale condotta rientra nella previsione tipica della “rimozione” come si è ritenuto in più occasioni (l’ultima con sentenza del 2019) perché per rimozione può intendersi anche l’attività diretta a frustrare il funzionamento dell’apparecchio. Ne discende che la punibilità ex art. 437 cod. pen. deriva dalla semplice attività di rimozione e prescinde, per stare al caso in esame, dal fatto che il soggetto agente circoli o meno su strada con il mezzo di trasporto.
La Corte ha dovuto però rilevare l’intervenuta prescrizione del reato continuato ascritto all’imputato.
Newsletter 11/2022