Attenzione a certi verbali di infrazione ai limiti di velocità: in molti casi è emersa la non correttezza delle contestazioni contenute nei verbali risultando una velocità dei mezzi coinvolti negli accertamenti rispettosa dei limiti previsti dall’art. 142 CdS.
Per poter fare affidamento sul corretto funzionamento delle apparecchiature autovelox utilizzate, occorre che siano soggette non solo alla taratura ma anche a costante periodica verifica della funzionalità che deve essere appositamente certificata.
Perché dunque l’autovelox sia attendibile esso deve essere sottoposto prima ad una verifica di taratura e poi ad una verifica di funzionalità.
Newsletter 9/2022
La Città metropolitana di Milano (ma non solo) ha notificato numerosi verbali ai sensi dell’art. 142 CdS, con particolare riguardo ad alcune tratte stradali, per la violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox.
Molte imprese di autotrasporto hanno impugnato i numerosi verbali elevati nei loro confronti, avanti il Giudice di Pace competente, per domandarne l’annullamento, insospettite dall’elevato numero di verbali nei loro confronti. Hanno pertanto deciso di verificare le contestate violazioni per eccesso di velocità mediante l’analisi della documentazione estratta dalle apparecchiature installate sui mezzi impiegati e coinvolti negli accertamenti. Dall’esame della predetta documentazione è emerso che gli autisti delle aziende circolavano senza superare i limiti di velocità ex art. 142 CdS. In particolare, dall’esame della documentazione estratta dai dispositivi installati sui mezzi di numerose imprese, attestante con precisione targa, orario, località, e velocità rilevata, è emersa la non correttezza delle contestazioni contenute nei verbali risultando fra l’altro, una velocità dei mezzi coinvolti negli accertamenti rispettosa dei limiti previsti dall’art. 142 CdS e/o comunque sempre inferiore alla velocità accertata a mezzo autovelox.
Ricordiamo come la situazione sia resa ancor più grave con riferimento ai verbali, i cui accertamenti determinano, oltre alla sanzione pecuniaria, la decurtazione dei punti della patente di guida, nell’ipotesi in cui la sanzione sia illegittimamente applicata sulla base di strumenti difettosi.
Gli utenti sono costretti a presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, nonostante l’inesistenza delle asserite violazioni contestate.
Il dubbio sorto riguarda il corretto funzionamento degli autovelox installati su alcuni tratti di strada.
Ciò nonostante i verbali notificati dessero contezza in dichiarazione pressoché ciclostilata della periodica revisione degli apparecchi e della loro specifica taratura.
Si osserva al riguardo che nonostante la presenza di un obbligo giuridico di controllo periodico (di norma annuale) una costante verifica della funzionalità degli autovelox è comunque utile e raccomandata anche dai costruttori, che in genere, prevedono anche un dettagliato programma di assistenza e di verifica del corretto funzionamento degli apparecchi.
Sul punto, si osserva che la norma ex art. 142 D. Lgs. 30/04/1992, n. 28 è inserita all’interno del Titolo V denominato: “Norme di comportamento”, tra cui rileva l’art. 140 sul “Principio informatore della circolazione”, secondo cui “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Rileva altresì l’art. 141 secondo cui: “E’ obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
Si ricava la ratio della norma ex art. 142 CdS, di tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale. Ne consegue che l’uso delle apparecchiature di rilevazione della velocità ha la propria giustificazione nella prevenzione degli eccessi di velocità e dei conseguenti pericoli per gli utenti della strada.
Non si può inoltre ignorare che “qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati, dovute a invecchiamento delle proprie componenti e a eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione”. Per poter fare affidamento sul corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, si devono eseguire verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, ma anche straordinarie se del caso, altrimenti l’affidamento degrada in assoluta incertezza se le verifiche periodiche e/o straordinarie non vengono eseguite.
Ci sono già state alcune pronunce sul punto da parte del Giudice di Pace. Fra le più recenti la sentenza del GDP di Milano n. 1931 del 31 marzo 2022.
Ad una impresa di autotrasporto veniva contestato l’eccesso di velocità lungo la strada provinciale 14- Rivoltana. Nello specifico il verbale riferiva di una velocità di un suo automezzo superiore a 90 km/h.
“Il conducente circolava alla velocità rilevata dall’apparecchiatura di Km/h 98,0. Tale velocità, decurtata del 5% è calcolata ai fini della violazione in Km/h 93,0. Il limite di velocità è fissato in 80,0 Km/h. La condotta descritta comporta la violazione al C.d.S. dell’ art. 142 comma 8 e 11.
Detta impresa tuttavia aveva un sistema di stretto monitoraggio della velocità dei propri mezzi proprio ai fini della sicurezza della circolazione.
L’intera sua flotta era dotata di dispositivi di controllo satellitare, in ragione dell’attività svolta e dei carichi trasportati, grazie ai quali gli automezzi erano costantemente monitorati, e collegati al tachigrafo digitale come da specifiche normative vigenti.
Sul mezzo della ricorrente coinvolto nell’accertamenti era installato il tachigrafo digitale perfettamente funzionante come da rapporto d’intervento regolarmente eseguito con validità tre anni,
di verifica in punto taratura e controllo manipolazioni/service. Da detta documentazione risulta che nessun dispositivo di manipolazione era stato rilevato, che il Tachigrafo digitale oggetto d’intervento funzionava correttamente, che il dispositivo era stato piombato con apposito sigillo
Si sottolinea inoltre, che da ricevuta di collaudo il limitatore della velocità del mezzo risultava tarato a 90 km/h, fisso e quindi non potesse superare detta soglia.
Per quanto sopra, ha destato sospetto il verbale di contestazione della velocità del mezzo coinvolto superiore a 90 km/h. Ragion per cui l’impresa ha deciso di controllare la correttezza della contestata violazione, utilizzando sia le risultanze del cronotachigrafo che quelle delle apparecchiature satellitari montate sul mezzo coinvolto.
In effetti dal rapporto di cronotachigrafo risultava che la velocità del mezzo coinvolto nell’accertamento, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al verbale impugnato, fosse pari a 90 km/h.
Inoltre, a riprova che la velocità del mezzo della ricorrente coinvolto nell’accertamento, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al verbale impugnato, non superasse i 90 km/h vi era l’estratto delle apparecchiature satellitari installate sul mezzo, da cui risultava che la velocità del mezzo fosse pari a 89 km/h.
Quindi è emersa la non correttezza delle contestazioni contenute nel verbale in ordine al superamento dei limiti di velocità da parte dell’autista della ricorrente. Pertanto l’impresa ha deciso di impugnare il verbale oggetto di causa dubitando del corretto funzionamento degli autovelox utilizzati nel tratto di strada SP 14 Rivoltana, potendo dimostrare mediante adeguata documentazione probatoria (in particolare, nello specifico gli estratti del cronotachigrafo e dei satellitari) la fondatezza dei motivi di ricorso. Occorre infatti, anzi è fondamentale, produrre in giudizio documentazione dello stesso tipo e/o simile per dare evidenza delle proprie ragioni di fatto.
Atteso quanto sopra, il Giudice adito ha accolto il ricorso del vettore dopo una attenta analisi dei dati forniti. Osserva il Giudice che per i dispositivi autovelox è prevista non solo la taratura ma altresì la iniziale e costante periodica verifica della funzionalità che deve essere appositamente certificata. Perché dunque l’autovelox sia attendibile esso deve essere sottoposto prima ad una verifica di taratura e poi ad una verifica di funzionalità.
Questa verifica deve essere certificata da parte dell’operatore che deve indicare tutte le operazioni specifiche eseguite, e la certificazione che ne consegue deve essere conservata presso gli uffici degli organi accertatori.
La verifica di funzionalità attiene alla verifica della integrità del dispositivo e dei suoi sigilli di piombatura.
Quindi l’amministrazione è onerata dal fornire la prova del corretto funzionamento dell’autovelox attraverso specifiche certificazioni di funzionalità e taratura e non sono sufficienti per la giurisprudenza delle mere diciture del tipo “verifica di funzionalità eseguita in data….”
Diversamente il dispositivo non è ritenuto attendibile.
Nel caso in esame non è stata fornita alcuna prova di questo tipo e quindi non è stato dimostrato che le verifiche di funzionalità fossero effettive. (la documentazione prodotta dall’ente attestava solo il funzionamento e l’installazione dell’autovelox). Per queste ragioni il ricorso è stato accolto.
Ricordiamo che se si vuole fare opposizione ad un verbale di questo tipo non si devono pagare le sanzioni per evitare che l’azione venga dichiarata inammissibile.
Il nostro Studio rimane a disposizione per la valutazione di opponibilità di eventuali verbali negli stretti termini concessi dalla vigente normativa.
Newsletter 9/2022