L’art. 142 del Codice della Strada disciplina numerose e svariate infrazioni ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana.

In particolare, con riferimento alle violazioni dei c.d. limiti fissi di velocità, in determinate strade e tratti di strada, l’articolo in commento prevede e punisce:

  • chiunque superi i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h (comma 7);
  • chiunque superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità (comma 8);
  • chiunque superi di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità (comma 9);
  • chiunque superi di oltre 60 km/h (comma 9-bis).

Naturalmente a seconda dell’eccesso di velocità contestato variano le sanzioni applicabili, e in particolare varia l’importo della sanzione pecuniaria sempre applicabile in tutti i casi, mentre sono applicabili, soltanto nei casi più gravi, le sanzioni accessorie della decurtazione punti (co. 8, 9, 9 bis) e sospensione della patente (co. 9 e 9 bis).

Si precisa che tutte le sanzioni amministrative, sia pecuniarie sia accessorie sono raddoppiate se le predette violazioni sono commesse nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose.

È importante sottolineare che l’articolo in esame prevede e punisce anche l’ulteriore e diversa violazione dell’”eccesso di velocità oltre i limiti di taratura per i veicoli con limitatore”.

Per la ridetta infrazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 967 ad euro 3.867 (importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021).

Analogie e differenze tra superamento dei limiti fissi di velocità ed eccesso di velocità oltre i limiti di taratura per i veicoli con limitatore

-Analogie-

Rileva che nelle predette violazioni commesse dal conducente, potrebbe essere riconosciuto il concorso di responsabilità di altri soggetti (vettore, committente, proprietario delle merci, caricatore) quando si tratta di autotrasporto merci in conto terzi; nei confronti di detti soggetti tendenzialmente trova allora applicazione la stessa sanzione pecuniaria applicata al conducente per la norma violata. In particolare, si tratta di responsabilità solidale, prevista dall’art. 7 del DLG n. 286/2005, che dà luogo all’applicazione delle stesse sanzioni di cui all’art.​ ​142​ ​irrogate al conducente, nel caso in cui vettore e committente abbiano fornito istruzioni incompatibili con il rispetto dei limiti di velocità ovvero tali istruzioni non si trovano a bordo del veicolo.

-Differenze-

Appare utile formulare le seguenti ulteriori considerazioni in punto accertamento, delle infrazioni per i c.d. limiti fissi di velocità. A tal fine, si richiama l’art. 142 co. 6 C.d.S., secondo cui: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova … le registrazioni del cronotachigrafo …”

Si è posta la questione della contrarietà dell’art. 142 comma VI Codice della Strada alla normativa comunitaria sovraordinata, nel parte in cui stabilisce che il cronotachigrafo costituisca fonte di prova al fine di sanzionare il superamento dei limiti fissi di velocità ex art. 142 comma C.d.S.

Ciò deriverebbe dal fatto che l’art. 41 del Regolamento UE 165/2014 relativo all’uso dei tachigrafi nel settore del trasporto su strada, rinvia alla Direttiva 2006/22/CE, la quale individua cosa si debba intendere per infrazioni nell’uso del tachigrafo e tra queste non rientrerebbe l’inosservanza dei limiti di velocità.

Nello specifico la Direttiva sopra citata prevede le seguenti infrazioni nell’uso del tachigrafo:

1) “Superamento dei tempi di guida fissati per un giorno, sei giorni o due settimane;

2) Inosservanza del periodo minimo previsto per il riposo giornaliero o settimanale;

3) Inosservanza dei periodi minimi di interruzione;

4) Mancata installazione di un tachigrafo conforme al disposto del regolamento (CEE) n. 3821/85”.

Si deduce che la Direttiva non prevede il controllo della velocità del veicolo dotato di cronotachigrafo attraverso i dati registrati dallo stesso.

Tale circostanza è stata anche messa in evidenza dalla lettera di messa in mora del 3 novembre 2020 inviata dalla Commissione europea allo Stato italiano in cui si specifica che le informazioni derivanti dal cronotachigrafo circa la velocità non possono essere utilizzate al fine che ci occupa, dalla Corte di Giustizia Europea che mette in dubbio la validità delle sanzioni erogate con i dati del cronotachigrafo quando il veicolo viaggia in uno Stato estero, nonché dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 14.10.2021 prot. 6394.

Sulla base di tali motivi alcuni Tribunali, al fine di evitare un contrasto con la normativa comunitaria sovraordinata al nostro codice della Strada, hanno ritenuto di dover disapplicare l’art. 142 comma VI C.d.S. in quanto non conforme alla normativa comunitaria e annullare i verbali nei giudizi sottoposti alla loro attenzione.

Ne deriva che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità non sembrano utilizzabili quali fonti di prova le registrazioni del cronotachigrafo.

Allo stato però quanto sopra è stato espressamente affermato con riferimento soltanto alla violazione per eccesso di velocità, non anche con riferimento alla violazione dell’”eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità”.

 

Avv. Maria Cristina Bruni                                                                                                                               Avv. Marisabel Muscatiello

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