L’ordinanza della Cassazione, sezione terza Civile, evidenzia la centralità dell’articolo 10 della CMR.

Nel trasporto internazionale disciplinato dalla CMR, la clausola della lettera di vettura che attribuisca al mittente il caricamento e lo stivaggio, richiamando l’art. 17, par. 4, CMR, è riferibile al regime di responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce e non è, di per sé, idonea a disciplinare anche la responsabilità del mittente verso il vettore per i danni arrecati al materiale o al mezzo di quest’ultimo, regolata dall’art. 10 CMR.

Qualora il vettore, al momento della presa in consegna, conosca o possa rilevare l’imperfezione del carico o del suo imballaggio, l’omessa formulazione di riserve motivate impedisce di invocare la responsabilità del mittente; una clausola generale di riparto delle operazioni di carico e stivaggio non equivale a riserva specifica.